Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17606 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 29/08/2011), n.17606
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13466/2009 proposto da:
B.R. (OMISSIS), BA.RO.
(OMISSIS), G.M.M. (OMISSIS),
b.R. (OMISSIS), che agiscono nella gualità di
eredi del sig. B.E., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA P. BORSIERI 20, presso lo studio dell’avvocato PISELLI MARIO,
rappresentati e difesi dall’avvocato PACI Riccardo, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.M. (OMISSIS), che agisce per sè e quale erede
di G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO
4 (P.LE CLODIO), presso lo studio dell’avvocato ANTONAZZO Franco, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL BIANCO ADRIANO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 788/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
23/03/07, depositata il 20/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Franco Antonazzo, difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Rimini con sentenza n. 746 del 27 novembre 2001 condannava B.E., su istanza di G.A. e P.M., ad arretrare il manufatto ad uso magazzino garage realizzato in (OMISSIS).
L’appello del B. veniva respinto dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 20 maggio 2008.
Con ricorso notificato il 30 maggio 2009 gli eredi dell’appellante hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza, perchè la parte motiva era integralmente riferibile ad altra controversia pendente tra altri soggetti e relativa all’impugnazione di sentenza del tribunale di Rimini resa il 30 ottobre 2000 G. e P. hanno resistito con controricorso, eccependo tra l’altro la tardività del ricorso per decorso del termine annuale ex art. 327 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie.
La sentenza è redatta in forma semplificata.
Il ricorso è tempestivo, dovendosi tener conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Esso è tuttavia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Entrambe le parti hanno infatti riferito in memoria che con sentenza n. 310 del 2011 la Corte d’appello di Bologna ha pronunciato la revocazione della sentenza qui censurata.
Parte ricorrente non ha quindi interesse a coltivare l’impugnazione.
Le spese di lite possono essere compensate, poichè la proposizione del ricorso e la sopravvenuta inammissibilità non dipendono da atteggiamenti difensivi delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011