Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17711 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17711
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 32263/2005 proposto da:
G.L. TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE OMONIMA P.i.
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA S. GIOVANNI
IN LATERANO 26, presso lo studio dell’avvocato CUGINI LANFRANCO C/O
ST DE CARO, rappresentato e difeso dall’avvocato PEDULLA’ Antonio;
– ricorrente –
contro
T.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TIBERIO 64, presso lo studio dell’avvocato TADDEI
ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato ARMILLOTTA Libero;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1495/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 10/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Enzo Giardiello con delega depositata in udienza
dell’Avv. Armi1lotta Libero difensore della resistente che si riporta
agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso; il rigetto ex art. 384 c.p.c., della domanda della
T. e condanna alle spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata T.F. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino 6.2.2004 che aveva rigettato la sua domanda di condanna del convenuto G. L. all’adempimento dei patti contrattuali ed al pagamento dell’importo di L. 30.129.740 oltre Iva ed accessori o della diversa somma determinanda, per carenza di legittimazione attiva, in accoglimento delle eccezioni del convenuto medesimo di non aver intrattenuto rapporti con l’attrice e di aver affidato i lavori di ristrutturazione a C.C., qualificatosi titolare della impresa Arcadia, che aveva ricevuto il compenso.
Con sentenza 1495/2005 la Corte di appello di Torino, in totale riforma, dichiarò sussistente la legittimazione attiva e condannò il G. a pagare alla T., quale titolare della impresa Arcadia, la somma di Euro 15.560,71 oltre interessi e spese, sul presupposto che il credito risaliva al 1990, la causa era stata radicata nel 1993 prima della istituzione del registro delle imprese, era documentata la denuncia dell’attività della impresa individuale Arcadia di T.F., il C. aveva agito pacificamente per Arcadia, come da preventivo accettato dal G., anche se non compariva il nome della T..
Il G. non aveva contestato le prestazioni extracontratto, osservando di aver trattato solo col C. e le uniche generiche contestazioni riguardavano incompletezze e cattiva realizzazione di lavori, la cui effettuazione risultava provata dalle testimonianze, dai documenti prodotti circa l’accettazione mentre l’appellato non aveva provato la tempestiva denunzia o l’esistenza dei vizi, donde l’inutilità di una ctu.
Ricorre G. con due motivi, illustrati da memoria, resiste T..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deducono violazione degli artt. 1388, 1655, 1362, 1366 c.c., art. 100 c.p.c., e vizi di motivazione perchè la sentenza riconosce che C. ha agito per Arcadia spendendo il proprio nome e, ciò nonostante, è stato condannato l’incolpevole committente sulla scorta di un contratto di appalto sottoscritto con C. C. su carta intestata “Arcadia”, (OMISSIS).
Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, artt. 1362, 1363, 1366 c.c., e vizi di motivazione perchè, in caso di contestazioni circa la contemplati o domini, è il contraente che assume di aver agito in nome di altri a dover fornire la prova di aver dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo.
Le censure non meritano accoglimento.
La sentenza impugnata, con motivazione logica e sufficiente, ha dimostrato che titolare della Arcadia era la T., e che il C. aveva agito per conto della Arcadia, dando luogo ad un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.
In particolare (pagine cinque, sei e sette), era documentata la denuncia dell’attività dell’impresa individuale Arcadia di T.F., corrente in (OMISSIS), il C. aveva agito pacificamente per Arcadia, corrente in (OMISSIS), il G. non aveva contestato le prestazioni extracontratto per il cui pagamento aveva agito la T., osservando solo di aver trattato esclusivamente col C..
L’intervenuta effettuazione delle prestazioni extracontratto emergeva dalle prove orali e documentali indicate mentre l’appellato non aveva fornito prova nè della tempestiva denuncia nè dei pretesi vizi.
Le odierne doglianze, a prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di violazione di norme processuali, sostanziali e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità della impugnazione, propongono genericamente una diversa lettura, dando luogo, tuttavia, a sostanziali ammissioni circa la circostanza che il C. agiva per Arcadia, senza contestare la titolarità di detta impresa e senza, conseguentemente, dimostrare il concreto interesse alla censura.
Nè si comprende il riferimento alla contemplatio domini che riguarda i rapporti interni tra il C. e la T..
L’absentia domini è stata intesa non già come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, bensì come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del dommus (Cass. 25.5.2007 n. 12280).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.000,00 di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011