Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17713 del 29/08/2011
Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17713
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31500/2005 proposto da:
G.N. C.F. (OMISSIS), A.P. C.F.
(OMISSIS), G.R. C.F. (OMISSIS),
G.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio
dell’avvocato PETRETTI Alessio, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FURLANI CESARE;
– ricorrenti –
contro
F.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 999/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 18/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 25.3.1987 G.S. conveniva davanti al Tribunale di Siracusa F.S. esponendo che il convenuto, proprietario di un fondo limitrofo al suo, aveva eseguito lavori che avevano modificato il piano di campagna, innovando il deflusso delle acque, tanto che si erano verificati smottamenti e frane; il Pretore di Lentini, cui si era rivolto in via cautelare, aveva ordinato al F. di eseguire le opere indicate in ctu, per cui in riassunzione, chiedeva la conferma del provvedimento oltre i danni.
Il convenuto, resisteva e, riconvenzionalmente, chiedeva che si dichiarasse il confine con apposizione dei termini, si dichiarasse l’inesistenza di qualsiasi servitù di scolo sul suo fondo, si condannasse l’attore al rilascio della parte del suo fondo detenuta senza titolo nonchè alla manutenzione della cunetta ed ai danni.
Dopo diverse ctu il Tribunale, sezione stralcio, con sentenza 12.11.1999, condannava il convenuto ad eseguire i lavori specificati in ctu ed alle spese, decisione appellata dal F., nella resistenza degli eredi del G. nel frattempo deceduto.
Con sentenza non definitiva 15 novembre 2001 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma, dichiarava l’inesistenza di servitù di scolo e condannava gli appellati a ripristinare il funzionamento della cunetta e del tombino sul loro fondo, con separata ordinanza ammetteva la prova per testi dedotta dai G. per dimostrare l’usucapione da essi eccepita per resistere alle domande di regolamento di confine e di apposizione dei termini e, con sentenza definitiva del 18.10.2004, dichiarava che il confine tra i due fondi era quello determinato dal ctu ing. U., condannava G. R., N., G. e A.P. a rilasciare la parte del fondo occupata, contrassegnata nell’elaborato grafico con strisce oblique di colore azzurro, compensava le spese; ciò sul presupposto che la prova non aveva dimostrato un possesso ininterrotto ed ultraventennale idoneo all’usucapione.
Ricorrono i G. e la A. con due motivi, illustrati da memoria, non svolge difese controparte.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deduce che il ricorso, dopo una prima notifica andata a vuoto nel domicilio eletto risultante dalla sentenza, è stato notificato sia nella cancelleria della Corte di appello, sia presso il procuratore e domiciliatario in (OMISSIS), dove risultava trasferito, donde la sua regolarità.
Col primo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’individuazione dei confini tra le particelle 95 e 36 perchè la ctu si fonda sulle mappe mentre base primaria deve essere la valutazione dei titoli, ma la generica censura tende ad un riesame del merito, senza indicare i diversi elementi che avrebbero suffragato una differente decisione, tanto più che la sentenza deduce, a pagina cinque, che, per resistere alle domande di regolamento di confine, di apposizione di termini e di rilascio del proprio terreno occupato senza titolo di controparte, i G. avevano dedotto di provare l’avvenuta usucapione. Nè i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, riportano gli invocati titoli di acquisto delle rispettive proprietà o gli eventuali rilievi tempestivamente formulati alla ctu..
Col secondo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione sulla eccezione di usucapione, riportando passi delle testimonianze e della ctu. La censura non merita accoglimento.
Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Nè è denunciarle, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congraamente logica e giuridicamente corretta la motivazione.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011