Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7321 del 17/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2020, (ud. 04/04/2019, dep. 17/03/2020), n.7321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D�AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. D�AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14358-2017 proposto da:

GLOBAL STARNET LIMITED, elettivamente domiciliato in ROMA STUDIO

LEGALE TRIBUTARIO SANTACROCE & ASSOCIATI VIA GIAMBATTISTA VICO

22, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PROCIDA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLEDOGANE E DEI MONOPOLI in personadel2066Direttore

protempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEIPORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURAGENERALE DELLOSTATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7677/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

Fatto

RILEVATO

che:

A seguito dell’emissione dell’avviso di accertamento n. 68/2013 da parte della Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito AAMS) per l’anno 2008 nei confronti della Bplus Giocolegale limited (ora Global Starnet limited), quale responsabile in solido relativamente all’uso illecito di apparecchi da intrattenimento rientranti nella tipologia di cui all’art. 110 LUTPS, comma 6 per l’importo di 7988,65, per preu non versato, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.

La pretesa fiscale sottesa all’accertamento, traeva origine dal verifica effettuata dalla G.F. e dai funzionari Adm Ufficio Regionale della Lombardia all’interno dell’esercizio commerciale sito in Inveruno Corso Italia n. 5, in cui era rinvenuto un apparecchio di gioco riconducibili alla tipologia di cui all’art. 110 TULPS, comma 6 lett a) che sebbene munito di nulla osta era scollegato alla rete. Avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso presso la, commissione tributaria provinciale la società ingiunta, la quale, in particolare, assume la non imputazione del debito tributario al concessionario.

La AAMS resiste all’opposizione

Con sentenza n. 23340/41/2015 La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso.

Tale decisione era impugnata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Commissione regionale del Lazio con sentenza n. 7667/9/2016 accoglieva l’appello, rigettando il ricorso originario del contribuente.

Propone ricorso in Cassazione la Global Starned limited, affidandosi a due motivi e cioè:

violazione e falsa interpretazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art, 39 quater, comma 2, quale introdotto dalla L. n. 296 del 2006 in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3.

Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e omessa e/o apparente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4.

Resiste con controricorso, tramite l’avvocatura dello Stato, l’Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli (successore ex lege della AAMS), concludendo per la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con primo motivo dedotto, il ricorrente denuncia la violazione e /o falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39 comma 13 e art. 39 quater, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326; dell’art. 11 delle disp. gen., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Dalla sentenza di appello si evince che pacificamente la vicenda ha per oggetto (con già il pagamento da parte della concessionaria, odierna ricorrente, del “semplice” prelievo unico erariale sulle somme relative alle giocate effettuate e registrate dalla rete telematica, bensì il pagamento, da parte della medesima concessionaria, del “maggior” prelievo unico erariale sugli importi relativi alle giocate effettuate ma non comunicate per via telematica. Il giudice di appello perviene alla conclusione della fondatezza della pretesa erariale in quanto sussisterebbe la responsabilità solidale del concessionario (con l’installatore degli apparecchi e congegni per mezzo dei quali sono effettuate le giocate e il possessore dei locali in cui sono installati) non solo per il “semplice” prelievo unico erariale (relativo alle giocate regolarmente registrate), ma anche nel caso di recupero del “maggior” prelievo unico erariale a seguito di occultamento delle giocate da parte di soggetti che avevano escluso il collegamento tra le apparecchiature e �La rete.

Tale interpretazione è conforme al dettato legislativo visto che il concessionario in virtù proprio del ruolo ricoperto, è tenuto a versare principalmente il PREU maturato in base alla trasmissione dei dati ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 13. A tale fine occorre premettere che la disciplina all’epoca vigente, nell’individuare, in via generale, quale responsabile del tributo il concessionario, quale soggetto al quale è stato rilasciato il nulla osta (vedi, D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 13), provvede, con specifiche disposizioni, integrative, se non derogatorie di quella generale, alla designazione dei soggetti responsabili del tributo per le ipotesi di giocate tramite apparecchi e congegni effettuate in modo illegale. Ai fini fiscali, poichè il presupposto di imposta del tributo è rappresentato dalla gestione e l’esercizio del gioco tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro, il termine maggiore prelievo erariale unico non vale ad individuare una nozione distinta, ma solo tende a indicare una comparazione tra il prelievo calcolato sulla base dei dati di funzionamento ritualmente trasmessi tramite la rete telematica e quello occultato ed evaso mediante vari artifizi, o non collegando l’apparecchio alla rete o non inviando i dati relativi a tutte le giocaste. In definitiva il legislatore ha inteso assicurare il gettito derivante dalle giocate (peraltro inserito nel bilancio dello Stato e quindi diretto a soddisfare preminenti interessi pubblici)assoggettando al pagamento del Preu anche il caso in cui gli apparecchi pur muniti di nulla osta, non siano collegati alla rete qualificabile come illecito amministrativo seppur in via residuale, anche soggetti in relazione ai quali è possibile configurare una posizione di garanzia e controllo in ordine al corretto utilizzo degli apparecchi (e, conseguentemente, alla corretta trasmissione dei dati relativi alle giocate) in ragione del rapporto di concessione.

La fattispecie concreta si riferisce pacificamente alla seconda ipotesi,

Il D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, applicabile al caso

concreto, all’epoca vigente ed in vigore fino al 4 8 2009, prevedeva alternativamente due figure di obbliga ti principali e soggetti passivi dell’imposta cioè l’autore dell’illecito ed evidentemente solo in caso di mancata individuazione dell’autore dell’illecito, il concessionario. Nel prosieguo della disciplina, nello stesso comma, sempre al fine di rendere più certo l’entità del gettito, il legislatore individuava due figure di responsabili in solido “per le somme dovute a titolo erariale unico ” e cioè l’installatore, il possessore dei locali ed il concessionario, sempre che non fossero da considerare obbligati principali, per l’assolvimento dell’obbligazione tributaria.

Come si vede il legislatore ha intese operare una differenziazione solo in merito alle diverse fattispecie c L. illecito accertate, e non sulla base dell’aggettivo comparativo maggiore. Da ciò consegue che, con particolare riferimento all’ipotesi, che qui interessa, di esercizio del gioco mediante apparecchi muniti del nulla osta, mentre dell’assolvimento del tributo relativamente alle giocate trasmesse per via telematica è responsabile il concessionario, in caso di giocate non trasmesse e limitatamente agli importi dovuti in relazione a tali giocate, del prelievo erariale unico rispondono, ai sensi del D.L. n. 258 del 2003, art. 39-quater, comma 2, due categorie di soggetti: a titolo principale, i soggetti che hanno commesso l’illecito ovvero, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, il concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta; a titolo di coobbligati solidali, il soggetto che ha provveduto alla installazione degli apparecchi, il possessore dei locali in cui questi sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora tali soggetti non siano già debitori a titolo principale.

In capo al concessionario di rete, dunque, la disciplina ratione temporis applicabile configura due ragioni in forza delle quali il tributo è dovuto: la prima, in via principale, alla condizione della mancata identificazione dell’autore dell’illecito; la seconda, in via di solidarietà, incondizionatamente (e, dunque, anche in caso di identificazione dell’autore dell’illecita) purchè il soggetto passivo non sia già debitore in via principae. Con riguardo alla seconda ipotesi, di solidarietà tributaria (c12 cui trae origine la pretesa dell’Amministrazione nella vicenda in esame essendo pacifica l’identificazione dell’autore dell’illecito), va indubbiamente rilevato che la coobbligazione deriva dalla particolare posizione assegnata al concessionario di rete, il quale, anche per i requisiti di cui deve essere in possesso e delle licenze di cui deve essere titolare (L. n. 388 del 2000, art. 38; D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, comma 4), è il diretto referente – e in conseguenza sostanzialmente titolare di posizione di garanzia – per l’Amministrazione. Il concessionario, del resto, ha il pieno controllo giuridico degli apparecchi per il gioco lecito per i quali ha ricevuto il nulla osta, sicchè egli assume anche una posizione di connesso controllo e responsabilità sulla corretta immissione e sul lecito utilizzo dei macchinari stessi, fonte di obblighi sia in vigilando ma anche in eligendo sulla concreta individuazione dei gestori ed esercenti e sulla corretta funzionalità delle apparecchiature atta a garantire il puntuale adempimento agli obblighi di riscossione e versamento dei tributi.

Non decisivo inoltre, è l’argomento rappresentato dalla modifica normativa operata dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8-quaterdecies, il quale ha limitato la responsabilità solidale del concessionario (oltre che dell’installatore, del possessore o detentore degli apparecchi e dell’esercente) al caso in cui non sia possibile l’identificazione dei soggetti che hanno commesso l’illecito.

Alle nuove disposizioni non può riconoscersi natura interpretativa o, comunque, di esplicitazione di precetti normativi già in vigore, stante l’assenza di elementi letterali cl e depongano in tal senso.

Nè è pertinente è il richiamo al principio della retroattività della legge più favorevole per il contribuenti, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, solo con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie.

Pertanto, questa Corte dando continuità al principio già espresso dalla sentenza n. 13116 del 25/05/2018 e Sentenza n. 14563 del 06/06/2018 (Rv. 649003 – 01) “in tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110 Tulps, comma 3, in caso di esercizio illecito delle apparecchiature, sì da determinare una trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 39, quater, comma 2, vigente ratione temporis, è responsabile in via principale per imposta evasa (cd. maggior PREU) e i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde a titolo di solidarietà”. In definitiva la normativa estende la responsabilità del concessionario anche all’ipotesi come nel caso in esame in cui gli autori siano stati identificati, sicchè il ricorso va respinto.

Anche il secondo motivo e infondato: attesta che la motivazione della Regionale e Chiara e comprensibile.

Tenuto conto dei numerosi interventi del legislatore in materia e la

non agevole lettura della disciplina le spese processuali sono compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensi le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 17 marzo 2020

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