Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7252 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 16/03/2020), n.7252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33033-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del
Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO
CIPRIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMMANUELE VIRGINTINO;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNA MARIA FIORE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CRISTINA CALEGARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1662/13/21118 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA
RIGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Agenzia Delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro il condominio (OMISSIS), impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, a conferma della sentenza di primo grado ha ritenuto maturata, nella parte che qui rileva, la prescrizione dei crediti relativi a TARSU indicati nella intimazione di pagamento opposta ed a suo tempo riportati nella cartella notificata.
La parte intimata si è costituita con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2948 c.c., n. 3, nonchè D.P.R. n. 602 1973, art. 49, D.Lgs. n. 466 del 1999, art. 17, e D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20. Il giudice di secondo cure avrebbe erroneamente ritenuto di non applicare il termine di prescrizione decennale ordinario per il diritto alla riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate patrimoniali in presenza di tributi comunali.
Il ricorso va rimesso all’esame della quinta sezione civile sulla questione relativa alla nullità del ricorso per cassazione da parte di A.d.E.R., che ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore esterno abilitato, non ricorrendo i presupposti per la decisione in camera di consiglio.
P.Q.M.
Rimette gli atti alla sezione quinta.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020