Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7270 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 16/03/2020), n.7270
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13595-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
DENTSU AEGIS NETWORK ITALIA SPA (già AEGIS MEDIA ITALIA SPA),
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo
studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che lo, rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIUSEPPE
PIZZONIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 160/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 20/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/05/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Agenzia Delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Milano n. 160/30/13;
che si costituiva con controricorso il contribuente chiedendone il rigetto;
che sia il contribuente che l’Agenzia delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;
che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio li legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio p2r cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 16 marzo 2020