Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7314 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 16/03/2020), n.7314
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 15115-2019
sollevato dal Tribunale di Brescia con ordinanza n. 4528/2019
depositata il 6/05/2019 nel procedimento vertente tra:
TRIBUNALE DI VERONA da una parte e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO) MINISTERO in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ZENO I. che chiede dichiararsi
la competenza del giudice tutelare del Tribunale di Verona.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Giudice tutelare del Tribunale di Brescia ha richiesto il regolamento di competenza in seguito alla trasmissione al suo ufficio, da parte del Giudice tutelare del Tribunale di Verona, degli atti riguardanti la tutela dell’interdetto legale L.M., detenuto nella casa circondariale di (OMISSIS) e residente a (OMISSIS). L’interdetto non ha svolto attività difensiva. Il procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del giudice tutelare presso il Tribunale di Verona, nel cui circondario l’interdetto legale ha avuto la dimora abituale, prima dello stato detentivo.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve affermarsi la competenza del giudice tutelare di Verona.
2. Come questa Corte ha già affermato (Cass. n. 12453 del 2017) richiamando un pregresso orientamento (Cass. 28 gennaio 2016, n. 1631; 12 ottobre 2015, n. 20471; 10 luglio 2014, n. 15776; 7 gennaio 2014, n. 109; 3 maggio 2013, n. 10373; 11 aprile 2013, n. 8875; 14 gennaio 2008, n. 588; 28 luglio 2006, n. 17235): “la competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d’interdizione legale – da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. si determina sulla base dell’ultima residenza anagrafica anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sè nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta”.
3. L’orientamento indicato si fonda, oltre che sugli indici normativi, sull’argomento teleologico, secondo cui si soddisfa così l’esigenza d’individuare un criterio di radicamento della competenza dotato d’intrinseca stabilità, sufficientemente predeterminabile e non soggetto a mutamenti frequenti quali quelli derivanti dalle decisioni di natura pubblicistica, prevalentemente svincolate dalle esigenze o dalla volontà del detenuto, relative ai mutamenti di ubicazione della casa circondariale ove scontare la pena. In tal modo, la competenza viene individuata in modo sicuro e non soggetto a modifiche, neppure in presenza di successivi provvedimenti organizzativi delle modalità di espiazione della pena detentiva da parte del reo.
4. Nella specie, poichè, come risulta dal provvedimento che solleva il conflitto, il reo, prima di esser ristretto in carcere, aveva la sua residenza e la sua dimora effettiva in Verona, e non risulta provato un diverso domicilio, deve, in conclusione, ritenersi competente il Tribunale di quella Città.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice tutelare del Tribunale di Verona.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020