Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7234 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 13/03/2020), n.7234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13789-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO BONATESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928 COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DI

FORLI’ CESENA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2484/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – C.E., cittadino del Gambia, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 19 ottobre 2017, con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto la sua impugnazione avverso ordinanza del locale tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

3. – La proposta del relatore non è stata contrastata da memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, censurando la sentenza impugnata per aver confermato l’esclusione della credibilità del racconto fornito dal richiedente, in violazione delle regole stabilite dalla norma menzionata in rubrica.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, e art. 14, lett. b), censurando la sentenza impugnata per avere il giudice di merito omesso l’esame della domanda subordinata di protezione sussidiaria spiegata in riferimento alla sussistenza di fondati motivi di subire un danno grave in caso di ritorno nel paese di origine, ove egli avrebbe corso il rischio di essere incarcerato per aver cagionato un incendio.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, e art. 14, lett. c), censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare le reali condizioni del paese di provenienza.

Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata per aver negato il riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante il richiedente fosse giovane, non sufficientemente secolarizzato e povero ed avesse raggiunto in Italia un adeguato grado di inserimento nel tessuto sociale.

RITENUTO CHE

5. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. – Il ricorso è inammissibile

6.1. 1 inammissibile il primo motivo in applicazione del principio

secondo cui, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 7 agosto 2019, n. 21142).

Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva ritenuto non veritiero il racconto del richiedente, per non aver adeguatamente circostanziato l’episodio dell’incendio che egli avrebbe cagionato, reato punito con pene particolarmente severe, nel paese di origine, soltanto in ipotesi di incendio doloso. Allo stesso modo la Corte d’appello ha osservato che le dichiarazioni del richiedente non rispondevano ai criteri legali di attendibilità, non avendo egli “circostan. ziato a st(fficien.;7a l’episodio dell’incendio (non è dato capire come si sarebbe innescato, l’entità della sua propaga,-ione, eccetera)”.

Trattasi dunque di accertamento di merito sottratto al sindacato della Corte di cassazione.

6.2. – conseguentemente inammissibile il secondo motivo.

Difatti, una volta riconosciuto che il giudice di merito ha legittimamente giudicato inattendibile il richiedente, non v’era ragione che lo stesso giudice procedesse ad esaminare la domanda di protezione sussidiaria fondata proprio sul verificarsi di quei fatti giudicati non credibili.

6.3. E’ inoltre inammissibile il terzo motivo.

Il giudice di merito ha difatti escluso la sussistenza, nel Gambia, di una situazione riconducibile alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e ciò ha fatto, in confoimità alla previsione normativa, sulla base dei rapporti Human Rights /Vatch e Amnestv International, sicchè il motivo è evidentemente volto a ribaltare il giudizio di merito in proposito compiuto dalla Corte territoriale.

6.4. – infine inammissibile il quarto motivo.

Esso è difatti totalmente privo del requisito dell’autosufficienza, giacchè il ricorso non indica affatto da che cosa emergerebbe la condizione di vulnerabilità del richiedente, ivi compresa la sua asserita integrazione in Italia.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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