Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7209 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8972-2019 proposto da:

J.B., rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIA LUPI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ROMA 2 SEZIONE ANCONA e PROCURATORE GENERALE PRESSO

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

J.B. impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, la protezione internazionale ed in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto J.B. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erroneo apprezzamento, da parte del giudice di merito, della condizione esistente in Gambia, Paese di origine del richiedente la protezione. In particolare, il ricorrente sostiene che nonostante l’elezione del nuovo presidente in sostituzione del precedente dittatore Y.J., avvenuta ad inizio 2017, la situazione del Paese non si sarebbe affatto normalizzata e le truppe straniere presenti nello Stato non si sarebbero ritirate, con conseguente compromissione della sovranità territoriale del Gambia. Inoltre, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la storia narrata dai richiedente, che aveva riferito di essersi allontanato dal proprio Paese perchè, da musulmano, aveva sposato una donna cristiana subendo l’opposizione della famiglia, che gli aveva proibito anche di vedere la moglie, minacciandolo di morte se la avesse raggiunta.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 perchè il giudice di merito non avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 14, lett. a) e b). Inoltre, il richiedente lamenta la mancata considerazione della sua giovane età, ai fini della concessione della tutela umanitaria.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate. Ed invero il decreto impugnato non dà conto in alcun modo della storia del richiedente la protezione, adottando mere formule di stile che non sono idonee a consentire l’apprezzamento del contenuto della narrazione nè di verificare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione di rigetto, configurandosi pertanto un caso di motivazione assolutamente apparente, e quindi sostanzialmente omessa. Peraltro, nel ricorso si deduce che il richiedente aveva riferito di aver subito un trattamento discriminatorio, o comunque degradante, in relazione alla sua scelta di sposare una donna di religione diversa dalla sua, che – almeno in astratto – rappresenta una circostanza rilevante ai fini del riconoscimento dello status ovvero della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Il giudice di merito, quindi, avrebbe dovuto esaminare l’allegazione del ricorrente.

L’accoglimento delle prime due censure implica l’assorbimento della terza, relativa al diniego della protezione umanitaria, e della quarta, concernente la mancata attivazione, da parte del Tribunale, degli strumenti a sua disposizione per raccogliere le prove a sostegno della domanda di protezione.

Infine, con il quinto motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del diritto di asilo in relazione all’art. 10 Cost., perchè il Tribunale avrebbe dovuto impedire il rimpatrio verso un Paese in cui non è assicurato l’esercizio delle libertà democratiche.

La censura è infondata, poichè il diritto di asilo previsto dall’art. 10 Cost. è stato declinato ne diritto interno nelle tre forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della tutela umanitaria, oggi sostituita – per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 – dal cd. permesso di soggiorno per motivi speciali. Queste diverse forme di protezione (le prime due delle quali costituiscono peraltro a loro volta attuazione di disposizioni di rango Eurounitario) esauriscono la tutela del diritto di asilo, per cui non è possibile invocare una diretta applicazione dell’art. 10 Cost..

In definitiva vanno accolti i primi due motivi, dichiarati assorbiti il terzo ed il quarto e respinto il quinto.

Da quanto precede deriva la cassazione della decisione impugnata, nei limiti delle censure accolte; ed il rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto e rigetta il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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