Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7261 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 13/03/2020), n.7161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20950/2015 proposto da:

Società Cooperativa a r.l. Consorzio Euro Agri in liquidazione

coatta amministrativa, in persona dei commissari liquidatori pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Yser n. 8, presso lo

studio dell’Avvocato Vittorio Martellini, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Stefano Mazzuoli giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Sella S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 6, presso lo

studio dell’Avvocato Pierluigi Acquarelli, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Carlo Stasi giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 441/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/2/2020 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che ha chiesto che

la Corte accolga il ricorso. Conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 28 aprile 2011, rigettava la domanda proposta dalla soc. coop. Consorzio Euragri a r.l. in liquidazione coatta amministrativa volta a veder revocato – L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, – in via principale il contratto di cessione di crediti futuri, vantati dalla compagine in bonis a titolo di canoni locativi nei confronti di Camposole s.p.a., intercorso con la Banca Arditi Galati s.p.a. (ora Banca Sella s.p.a.).

Il primo giudice riteneva che il contratto di cessione non potesse essere revocato dato che lo stesso non era stato perfezionato nel periodo sospetto, dovendosi avere riguardo in questo specifico caso all’epoca di cessione del credito futuro e non a quella dei singoli versamenti, che non erano qualificabili come eventuali ed erano fin dall’inizio “identificabili in tutti gli elementi oggettivi, stante la loro natura (da canoni locativi)”.

2. La Corte d’appello di Lecce, una volta escluso che il negozio avesse avuto a oggetto crediti cd. eventuali, vale a dire non identificati nei loro elementi soggettivi ed oggettivi, reputava che il contratto di cessione di un simile credito fosse perfetto ab initio, sia pure con effetto reale differito, e risultasse assimilabile alla cessione di credito attuale.

La cessione alla banca del credito vantato nei confronti di Camposole s.p.a. in epoca antecedente al periodo sospetto impediva quindi la revoca del negozio e imponeva il rigetto dell’appello proposto dalla soc. coop. Consorzio Euragri a r.l. in l.c.a..

3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 19 giugno 2014, ha proposto ricorso la soc. coop. Consorzio Euragri a r.l. in l.c.a. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso Banca Sella s.p.a..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando l’accoglimento del ricorso.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1264,1265 e 1472 c.c., L. Fall., artt. 201,203 e 67: la Corte di merito avrebbe erroneamente individuato la data da prendere in considerazione ai fini della revocabilità dell’atto di cessione di credito futuro, ritenendo che la stessa fosse quella dell’atto di cessione avente data certa piuttosto che quella in cui il credito futuro era venuto ad esistenza; in questo modo la Corte territoriale avrebbe, a torto, valorizzato l’epoca in cui si era verificato il mero effetto obbligatorio della cessione piuttosto che il momento in cui, con il venir ad esistenza del credito, si era prodotto l’effetto traslativo e il conseguente depauperamento del patrimonio del cedente.

5. Il motivo è fondato.

5.1 La Corte di merito ha operato una distinzione fra crediti eventuali, non identificati nei propri elementi soggettivi e oggettivi, e crediti probabili, come quello (derivante da contratto di locazione) oggetto della domanda della procedura.

In quest’ultimo caso il contratto di cessione, “perfetto ab initio sia pure con effetto reale differito”, sarebbe “assimilabile, semprechè sia stato notificato ed accettato con atto di data certa – come nella specie -, alla cessione del credito attuale, prevalendo, se anteriore, al pignoramento o alla dichiarazione di fallimento, giacchè per il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), sottratta alla disponibilità delle parti, non si pone un problema di opponibilità ai sensi dell’art. 2914 c.c.” (così la sentenza impugnata, a pag. 7).

Pertanto, ove un simile credito “sia già sorto al momento della dichiarazione di fallimento, si è con ciò stesso prodotto l’effetto traslativo della cessione, che, prima di allora era fornita di efficacia, come detto obbligatoria”; “ne consegue… che la somma” (rectius le somme) “di cui il curatore era legittimato ad appropriarsi andavano individuate solo in quelle la cui disponibilità il fallito avrebbe potuto ottenere solo in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento” (pag. 8).

5.2 In questo modo la Corte di merito ha ritenuto di applicare alla revocatoria fallimentare i principi stabiliti da questa Corte in tema di cessione di crediti derivanti da contratto di durata in epoca anteriore al pignoramento, ai sensi dell’art. 2914 c.c., n. 2 (secondo cui ai fini dell’efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del creditore pignorante, ex art. 2914 c.c., n. 2, occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto-base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, in quanto la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell’ambito di un triennio, ai sensi dell’art. 2918 c.c., purchè prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, mentre perchè prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento; si vedano in questo senso Cass. 15141/2012, Cass. 28300/2005, Cass. 19501/2009, Cass. 8961/2010).

Tali principi tuttavia sono stati fissati al fine di trarre dalla disciplina del pignoramento dei crediti futuri (effettuabile anche rispetto a crediti di maturazione incerta ove sussista un’eventualità concreta e non astratta che gli stessi vengano ad esistenza, in quanto il loro alto grado di probabilità determina la loro potenziale capacità satisfattiva) la regola per risolvere il conflitto tra cessionario dei medesimo e creditore pignorante (nel senso che la cessione del credito futuro, fermo il suo effetto obbligatorio e non immediatamente traslativo, è opponibile al creditore pignorante, a differenza di quanto avviene per i crediti eventuali e aleatori, ove riguardi crediti nascenti da un unico ed attuale rapporto base e ricorrano le condizioni previste dall’art. 2914 c.c., n. 2).

Il principio richiamato dalla Corte di merito intende quindi disciplinare il conflitto fra cessionario e creditore pignorante nel caso di crediti futuri ma probabili, perchè nascenti da un unico rapporto base, prevedendo che la notificazione o l’accettazione a cui fare riferimento ex art. 2914 c.c., n. 2 per individuare chi prevalga siano quelle riferite al negozio originario di cessione (ad effetto obbligatorio) piuttosto che quelle compiute dopo la nascita del credito (ossia all’avverarsi dell’effetto traslativo).

In altri termini i crediti futuri di probabile maturazione hanno attitudine satisfattiva, come tali sono pignorabili e, a fini perequativi delle posizioni dei diversi soggetti in conflitto, occorre fare riferimento alla notificazione o all’accettazione dell’originario negozio di cessione, perfezionato quando i crediti erano già pignorabili, onde verificare se l’alienazione prevalga sul pignoramento.

5.3 Nel caso di specie non vi è alcuna necessità di regolare un conflitto fra cessionario del credito e procedura fallimentare e verificare a tale scopo se la cessione del credito futuro sia o meno opponibile alla procedura.

La proposizione dell’azione revocatoria fallimentare mira invece a verificare se la cessione del credito, quale modalità anomala di estinzione dell’obbligazione, abbia leso la par condicio creditorum.

Ora la giurisprudenza di questa Corte, da tempo, è ferma nel sostenere che nella cessione di crediti futuri l’effetto traslativo si verifichi nel momento in cui questi vengono a esistenza e non invece anteriormente, all’epoca di stipulazione del contratto (Cass. 19341/2017, Cass. 23175/2014, Cass. 6192/2008, Cass. 17590/2005).

Il credito futuro quindi, a prescindere dalla possibilità di individuare fin dal momento della sua cessione i suoi elementi costitutivi, si trasferisce a seguito di cessione soltanto nel momento in cui viene a esistenza. Ne discende che in presenza di un’iniziativa revocatoria della procedura concorsuale è necessario avere riguardo, al fine di verificare se l’atto rientri o meno nel periodo sospetto e abbia così leso la par condicio creditorum, all’epoca in cui il credito futuro è venuto ad esistenza, dato che in quel frangente sono avvenuti l’effetto traslativo e l’uscita del credito dal patrimonio del cedente in forza dell’atto dispositivo, con la conseguente legittimazione del cessionario a ricevere il pagamento.

La decisione impugnata merita censura sia laddove trascura che nella cessione di crediti futuri l’effetto traslativo e la conseguente lesione della par condicio creditorum si verificano nel momento in cui questi vengono a esistenza, sia nella parte in cui evita di tenere in considerazione tale epoca per appurare se la cessione è avvenuta nel periodo utile a esperire la revocatoria fallimentare.

La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, terrà conto che per valutare se l’atto di cessione di credito futuro è stato compiuto nel periodo sospetto di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, occorre avere riguardo al momento in cui questo viene ad esistenza, quando si verifica l’effetto traslativo conseguente alla cessione e la conseguente lesione della par condicio creditorum.

La Corte di merito avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA