Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16830 del 29/07/2011
Cassazione civile sez. III, 29/07/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 29/07/2011), n.16830
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10739-2007 proposto da:
AGRICOLA CAMPOVERDE DI TOCCACELI ROSANNA e C. S.A.S. in persona
dell’amministratore legale rappresentante T.R.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 50, presso lo
studio dell’avvocato CONTARDI RICCARDO, rappresentata e difesa dagli
avvocati MARINO LUIGI, MASTROIANNI ANDREA giusto mandato in atti;
– ricorrente –
contro
SPAZZONI GIUSEPPE S.P.A. in persona dell’amministratore delegato e
legale rappresentante S.V., elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato
D’IPPOLITO MARIA BEATRICE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DEPRETIS FRANCESCO giusto mandato in atti;
– controricorrente –
e contro
T.E., FALLIMENTO FLONA FARM SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4839/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 08/11/2006, R.G.N. 11181/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 9.1.1997 la soc. Agricola Campoverde sas ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina la Spazzoni Giuseppe spa, T.E. ed il Fallimento della Flona Farm spa, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità, la nullità e comunque l’inefficacia dell’atto di consenso ad iscrizione ipotecaria, autenticato nelle firme dal notaio Mario Orsini di Latina in data 26.1.94, stipulato tra la soc. Agricola Campoverde sas, la soc. Spazzoni Giuseppe spa e la soc. Flona Farm srl, con conseguente ordine al competente Conservatore dei RR.II. di Latina di procedere alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, e con condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti e subendi da essa attrice.
Premetteva la società attrice che T.E., da essa nominato procuratore generale con procura in data 15.12.1983, aveva concesso ipoteca di primo grado sui beni immobili dell’attrice a garanzia degli obblighi nascenti dalle future forniture che la Spazzoni Giuseppe spa andava ad effettuare nei confronti della Flona Farm srl.
L’attrice sosteneva che tale atto di consenso all’iscrizione ipotecaria era invalido perchè sottoscritto dal procuratore generale sconfinando dai poteri conferiti, ed inoltre perchè l’ipoteca era stata concessa a garanzia di obbligazioni future, eventuali ed incerte.
Si costituiva la convenuta Spazzoni Giuseppe spa, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
All’udienza del 22.4.97 l’attrice Agricola Campoverde sas, sosteneva che la concessione di ipoteca da parte del rappresentante T. E. costituiva un atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il proprio rappresentato, e quindi concludeva per l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 1394 c.c..
Il Procuratore della convenuta Spazzoni spa nella stessa udienza eccepiva immediatamente l’inammissibilità della nuova domanda proposta dall’attore, in quanto integrante una mutatio libelli, e con successiva memoria ex art. 180 c.p.c. ribadiva l’eccezione di inammissibilità della domanda nuova formulata dall’attrice e dichiarava di non accettare il contraddittorio sulla stessa.
Nel corso del giudizio le parti articolavano istanze istruttorie che il G.i. rigettava con ordinanza in data 19.12.2000, rilevando che le prove vertevano su circostanze superflue ai fini della decisione.
Il fallimento della società Flona Farm e il T.E. non si costituivano in giudizio ed erano dichiarati contumaci.
Con sentenza in data 6.3.2003 depositata in data 1.4.2003, il Tribunale di Latina accoglieva la domanda dell’attrice ex art. 2852 c.c. e così pronunciava: dichiara la nullità dell’atto di consenso ad iscrizione ipotecaria volontaria, autenticato nelle firme dal notaio Mario Orsini in data 26.1.94 rep. 342.305 iscritta alla conservatoria dei RR.II. di Latina al n. 1961 R.G. e n. 243 Reg.
Part..
Autorizza il Conservatore dei RR.II. di Latina a procedere alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria suddetta con l’esonero per lo stesso di ogni responsabilità.
A seguito dell’appello proposto dallo S., costituitasi la Agricola Campoverde e contumaci il T. e il Fallimento, la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 8.11.2006, in riforma di quanto statuito in primo grado, rigettava le domande originarie della Società Agricola Campoverde.
Ricorre per cassazione quest’ultima con due motivi, non assistiti da quesiti di diritto; resiste con controricorso la Spazzoni Giuseppe spa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione in relazione al titolo giustificativo dell’iscrizione ipotecaria.
Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 180 e 183 c.c. in quanto “per quanto attiene all’azione ex art. 1394 c.c., la Corte di Appello evidenziava che la stessa espressamente formulata dalla Agricola non nell’atto di citazione, nel quale si faceva riferimento solo ad uno sconfinamento di poteri e si chiedeva il risarcimento dei danni, presupposti della diversa ipotesi di cui all’art. 1389 c.c., ma tardivamente e non nella comparsa ex art. 183 c.p.c.”.
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., per omessa formulazione dei quesiti di diritto, previsti a pena di inammissibilità (sul punto, tra le altre, Cass. nn. 17974/2009 e 14919/2009) nella vicenda processuale in esame, avendo la stessa ad oggetto impugnazione avverso sentenza di secondo grado depositata in data 8.11.2006.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011