Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16820 del 29/07/2011
Cassazione civile sez. III, 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16820
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TAPANTO 18, presso lo studio dell’avvocato PALMACCIO ROSA,
rappresentata e difesa dagli avvocati LAUDANTE GIUSEPPE e GIOVANNI
CANTELLI, giusta procurai in calce alla comparsa di costituzione;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, C.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 639/2009 del GIUDICE DI PACE di AVERSA del
13.3.08, depositata il 12/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Grazia Fiermonte (per delega avv.
Giovanni Cantelli) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 12/2/2009 il G. di P. di Aversa respingeva la domanda proposta dalla sig. A.A. nei confronti del sig. C.R. e della società FONDIARIA – SAI ASSICURAZIONI s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia la A. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile.
Trattasi infatti di sentenza depositata il 12/2/2009, successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e pertanto impugnabile con atto di appello, e non già con ricorso per cassazione;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;
rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;
considerato che non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese in favore degli intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011