Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6953 del 11/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 11/03/2020), n.6953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17643-2018 proposto da:
D.D.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA
S. ANDREA DELLA VALLE, 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONETTI
VALENTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEL MONTE ENRICO;
– ricorrente –
contro
INPS ISTITUTO) NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SCCI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5228/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO
ROBERTO.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
la Corte d’appello di Roma in accoglimento dell’appello dell’Inps dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva la causa al primo giudice.
A fondamento della pronuncia la Corte rilevava che il tribunale aveva dichiarato la prescrizione del credito previdenziale in assenza di prova della notificazione della relativa cartella ed avesse perciò errato nell’affermare che la società Equitalia non fosse litisconsorte, dal momento che invece nell’opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali sussiste la legittimazione passiva necessaria del concessionario allorchè si deduca un vizio di notifica. Nel caso di specie in cui doveva accertarsi la fondatezza dell’eccepito vizio di notifica della cartella posta a fondamento, in parte qua, del preavviso di fermo impugnato, avrebbe dovuto essere quindi integrato il contraddittorio nei confronti del concessionario.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.D.D.A. con due motivi; mentre S.C.C.I. SPA è rimasta intimata.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO
Che:
1. – col primo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche il difetto di integrità del contraddittorio sarebbe stato eccepito tardivamente.
2. – Col secondo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1 e dell’art. 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza impugnata affermato erroneamente che fosse stato dedotto un vizio di notifica degli atti (nella specie l’omessa tempestiva notifica della cartella determinante la prescrizione del credito) e, di conseguenza, che sussistesse la legittimazione passiva necessaria del concessionario della riscossione.
3. – Il ricorso viola il principio di specificità ed autosufficienza previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (v. Cass. nn. 15936/2018; 5001/2018, 29093/2018; 7513/2018; 2271/2017; 17049/2015) posto che il ricorrente non trascrive n’e produce gli atti su cui si fondono le censure sollevate con i due motivi (in ordine alla dedotta tardività del rilievo circa il difetto di integrità del contraddittorio; ed in ordine alla mancanza di una eccezione di nullità della notifica).
4. – Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
5. – Nulla va disposto sulle spese essendo S.C.C.I. SPA rimasta intimata.
6. – Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese. Ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater nel teso introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020