Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6819 del 11/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6819
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7512-2016 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA
SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1390/2015 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 14/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– l’Agenzia delle Entrate, resistente avverso il ricorso proposto da C.C. per l’annullamento della sentenza n. 1390/26/2015 della CTR di Venezia, ha comunicato (come da nota dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) dell’1.8.2018), che la contribuente si era avvalsa della procedura di definizione di cui al di cui al D.L. n. 50 del 2017, (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017), ed aveva provveduto ad effettuare il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;
– la stessa ha, pertanto, richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;
– con nota 21.10.2019, la contribuente ha depositato la documentazione relativa all’avvenuta definizione del contenzioso;
– la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020