Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4289 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4289 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERLINGERI CESARE N. IL 01/06/1958
avverso la sentenza n. 3122/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 22/10/2013
BERLINGERI Cesare propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano il 29 novembre 2012,
deducendo vizio di motivazione in forza peraltro di una ricostruzione alternativa della
vicenda processuale.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile, in quanto i motivi risultano
solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono
articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione
delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più,
sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in
relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un
improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il
sindacato riservato a questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
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