Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6924 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1691/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei

Consoli, 62 presso lo studio dell’avvocato Enrica Inghilleri e

rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Paolinelli per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 644/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 22.05.2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 14/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, l’impugnazione proposta da S.A. avverso l’ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione del primo avverso il diniego frapposto dalla competente Commissione territoriale al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

La Corte di appello, confermando la stima del primo giudice, ha ritenuto il racconto del richiedente generico e contraddittorio e l’impossibilità di ricondurre a tutela la situazione dedotta, apprezzando a tal fine non sufficiente il mero riferimento alle condizioni generali del Paese di provenienza.

S.A. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con due articolati motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, originario della Nigeria, di Benin City, nell’Edo State, cristiano pentecostale, che nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese, la propria famiglia e l’attività di parrucchiere ivi svolta, per le minacce ricevute dagli appartenenti alla confraternita degli Ogboni che avrebbero voluto che egli, cristiano pentecostale, prendesse il posto del padre, affiliato deceduto, unendosi al gruppo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 11 e vizio di motivazione.

La Corte di merito non avrebbe esaminato autonomamente i parametri normativi della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, che avrebbe fatto ogni sforzo nel circostanziare il racconto e contestualizzare la vicenda narrata e quindi la situazione nel paese di origine ai fini del riconoscimento del rifugio e della protezione sussidiaria.

I giudici di appello avrebbero omesso di verificare se, in concreto, gli episodi di violenza riferiti avessero assunto il livello di intollerabilità denunciato a causa del conflitto etnico religioso in atto in Nigeria come riportato da fonti specialistiche e dai “media”, con rischio di grave compromissione dei diritti umani fondamentali del richiedente, quali il diritto alla vita, alla salute ed al lavoro, in caso di suo rientro forzoso.

Secondo quanto riferito dagli osservatori internazionali e dal Ministero degli Affari Esteri (M.A.E.) e dell’Unità di crisi, come rappresentato nel sito “(OMISSIS)”, nel centro sud del paese ed in particolare nel Delta del Niger e nell’Edo State, da dove proveniva il ricorrente, si sarebbero registrati scontri tra gruppi armati nel contesto di faide locali capaci di sfociare in episodi di violenza indiscriminata contro civili e, ancora, anche nell’Edo State scontri tra gruppi legati all’affermazione del cultismo diffuso.

I giudici di appello avrebbero respinto la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) omettendo ogni disamina necessaria e senza aver acquisito le informazioni necessarie sulla situazione del Paese di provenienza.

Nonostante la Corte di merito avesse citato fonti che avrebbero attestato l’esistenza di una situazione di violenza diffusa ne avrebbe tratto conclusioni opposte a quelle, all’evidenza, dovute ed avrebbe omesso di informarsi D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, attraverso l’acquisizione dei dati elaborati dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, per quanto acquisito dall’ACNUR e dal M.A.E.

L’Italia pur avendo recepito con il D.Lgs. n. 18 del 2014 la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2011 sui rimpatri, non avendone espressamente richiamato l’art. 8, non avrebbe reso possibile il rimpatrio del richiedente secondo un approccio settoriale della pericolosità del paese di provenienza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

L’accertamento delle attuali condizioni della Nigeria, in relazione al Pil “pro capite” che lo avrebbe reso uno dei Paesi più poveri al mondo, sarebbe stato necessario per scrutinare la sussistenza delle condizioni di rilascio di un permesso di soggiorno e tanto insieme alle condizioni personali ed al grado di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente, che aveva ottenuto un contratto di lavoro domestico, come da documentazione allegata.

3. I motivi nei loro plurimi contenuti sono inammissibili.

3.1. Sul primo motivo.

Questa Corte di legittimità, con principio al quale vuole qui darsi continuità nell’apprezzata sua ragionevolezza, ha affermato che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 12/06/2019 n. 15794; Cass. 29/10/2018 n. 27336).

Sull’indicata premessa, nella intrinseca inattendibilità del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, all’art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. 27/06/2018, n. 16925; Cass. 10/4/2015 n. 7333; Cass. 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che là dove vi sia un difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro i allegazione e prova che sia stato fornito non risulti esauriente, purchè però il giudizio di veridicità alla stregua degli indici di genuinità intrinseca sia positivo (Cass. 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Cass. 10/5/2011, n. 10202).

In materia di protezione internazionale, il principio per il quale le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va congruamente declinato con la precisazione che tanto è destinato a valere per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, destinata a rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), e che, invece, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria permane, una volta che la parte richiedente la protezione abbia assolto l’onere di allegazione su di lui gravante, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile là dove a venire in valutazione sia la diversa fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass. 31/1/2019 n. 3016).

Resta fermo, altresì, l’ulteriore principio che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), – e che tale apprezzamento di fatto diviene censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340; Cass. 20/12/2018 n. 33096).

3.1.1. Nella fattispecie in esame la Corte di appello di Ancona ha per vero ed innanzitutto ritenuto che il richiedente non abbia superato il vaglio di credibilità soggettiva per la genericità e incongruenza del racconto.

Le dichiarazioni per le quali il richiedente ha riferito di aver lasciato il proprio Paese nelle minacce ricevute dalla setta degli Ogboni che ne volevano l’affiliazione sono state scrutinate valorizzandosene, correttamente, le incongruità in punto di richiesta di aiuto alla polizia ed al carattere segreto della società degli Ogboni che, dapprima dichiarato, veniva poi smentito là dove il richiedente segnalava che era esposta presso una stazione della polizia la foto del “responsabile” che indossava abiti tipici degli appartenenti alla confraternita.

Per successivo concludente passaggio, la Corte di merito rileva la non conformità dell’operato degli associati come descritto dal richiedente alle modalità tipiche di una setta, rispetto alla quale l’adesione è volontaria ed interviene da parte di chi ambisce al potere, alle ricompense finanziarie ed al successo, citando sul punto, i giudici di appello, fonte specifica.

Per quanto detto trova invero soddisfazione l’obbligo di motivazione che non si espone a censura di apparenza per assertività o apoditticità, come denunciata in questa sede, e restano osservati i criteri, definiti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sul giudizio di stima della credibilità soggettiva del dichiarante e del correlato obbligo di esercizio in via ufficiosa della collaborazione istruttoria.

Nella correttezza degli indicati passaggi il motivo reitera l’iniziale richiesta senza confrontarsi efficacemente con l’impugnata motivazione.

3.1.2. Sono inammissibilmente dedotti anche i profili del vizio di motivazione diretti a far valere i contenuti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giusta riformulazione del D.L. 22 gennaio 2012, n. 83, art. 54, conv., con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, e quindi l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Si tratta invero di figura in ragione della quale, nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 22/09/2014, n. 19881; Cass. 07/04/2014, n. 8053).

A fronte degli indicati principi il ricorrente non si fa neppure carico di individuare il fatto storico, decisivo ai fini della decisione, che sia mancato nell’esame dei giudici di appello.

Il ricorrente contesta piuttosto la genericità dell’esame delle evidenze fattuali del racconto senza segnalare così quali di quelle, o quali altre ancora, avrebbero assolto al richiesto carattere della decisività per una censura che resta in realtà, e comunque, volta ad una diretta e come tale inammissibile rilettura degli accadimenti narrati.

3.1.3. Quanto invece alla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il ricorrente denuncia la valutazione compiuta dalla Corte di appello sulle condizioni generali della Nigeria, in particolare volendo riferire quanto da fonti accreditate affermato sulle zone del Delta State alla zona di provenienza del ricorrente l’Edo State, posto a sud della Nigeria.

Il richiamo al Delta State, contenuto nelle fonti informative scrutinate dalla Corte di merito, avrebbe dovuto intendersi come sud della Nigeria e, per le relative coordinate geografiche, anche all’Edo State con conseguente affermazione nei territori di quest’ultimo di violenze tra gruppi armati sfocianti in violenza indiscriminata tra civili.

Si tratta di una mera inammissibile contrapposizione della interpretazione del dato informativo attinto dalle fonti che non comprova della versione dedotta in ricorso la logica preferibilità, in applicazione di quelli che si vorrebbero, nelle deduzioni difensive, criteri di corretta esegesi.

3.1.4. L’ulteriore questione sulla settorialità dei fattori di rischio nel Paese di provenienza è oggetto di un riferimento non pertinente, e quindi inammissibile, all’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE.

Siffatta disposizione, non trasfusa nella disciplina nazionale, non consente di valutare la sicurezza di particolari aree del Paese.

Il ricorrente afferma che la valutazione di pericolosità non potrebbe essere posta nel nulla sulla base della settorialità dell’approccio e dell’asserita presenza del rischio solo in certe zone del Paese.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità -formatasi con riferimento all’assetto normativo anteriore alla modifica del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, apportata dal D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018 -, il legislatore nazionale nel dare attuazione alla direttiva 2004/83/Ce con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 25, si era avvalso della facoltà, prevista dall’art. 8 di essa, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni.

Pertanto non poteva essere rigettata la domanda di protezione per il solo fatto della ravvisata possibilità di trasferimento (Cass. 16/02/2012, n. 2294; Id., 9/4/2014 n. 8399; Id., 27/10/2015 n. 21903).

Se è vero quindi che per la giurisprudenza della Corte di cassazione la “settorialità” della situazione di rischio di danno grave nella regione o area di provenienza interna dello stato di origine del richiedente asilo di origine non preclude l’accesso alla protezione per la sola possibilità di trasferirsi in altra area o regione del Paese, priva di rischi analoghi, non vale certamente il contrario.

Non è comunque possibile, cioè, ottenere accesso alla protezione se si proviene da una regione o area interna del Paese di origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre aree o regioni invece insicure.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

4.1. Quanto alla protezione umanitaria ed alla denuncia della mancata valutazione delle situazioni di vulnerabilità anche in ragione delle condizioni del paese di provenienza, con il motivo il ricorrente non fa valere di aver tempestivamente dedotto una siffatta situazione che, pur atipica e riconducibile ad un catalogo aperto e non standardizzato, ex art. 10 Cost. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, deve pur sempre essere oggetto di allegazione.

4.2. La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere correlata ad una valutazione individuale, da spendersi caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia che va comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Là dove infatti si prescindesse dalla situazione particolare del richiedente, fatta valere per puntuale allegazione, si prenderebbe in considerazione non già la peculiare situazione del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

5. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile, esito, questo, che fa premio – in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo (ex multis: Cass. n. 12515 del 21/05/2018) – sulla questione in rito integrata dalla intervenuta notifica del ricorso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Ancona anzichè presso l’Avvocatura generale in Roma (come da deposito in atti curato dal difensore in relazione all’adunanza camerale) e che esonera questa Corte dal disporne il rinnovo.

Conseguentemente nulla va disposto sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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