Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6701 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 10/03/2020), n.6701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso 29577-2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA EDOARDO

D’ONOPRIC 45, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

castro

COMUNE DI VELLETRI, VELLETRI SERVIZI SPA SIA’ AZIENDA SPECIALE DI

VELIETRI, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA GIA’ EQUITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza 2977/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata 6/05/2016;

udita la relazione causa svolta nella pubblica udienza del /A/2015

dal Consigliere Dott. CRISCUOLO ALDO;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissiblità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M., in qualità di legale rappresentante dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2977/20/16 depositata in data 16.5.2016 con la quale la CTR del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza della CTP di Roma che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione proposta avverso l’intimazione di pagamento riguardante la cartella esattoriale sul rilievo che con sentenza n. 16671/63/14 era stato respinto il ricorso relativo alla cartella di pagamento, ossia l’atto presupposto dell’intimazione.

Il ricorso è affidato tre motivi.

Il COMUNE DI VELLETRI, la VELLETRI SERVIZI s.p.a. (già Azienda Speciale di Velletri) e EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE non si sono costituiti in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, con il primo motivo (indicato come “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.), evidenzia sia l’illegittimità dell’assunto della CTP (che aveva respinto il ricorso avverso l’intimazione per essere stata respinta l’opposizione alla cartella esattoriale) in quanto non esisteva, relativamente alla cartella di pagamento “una decisione dell’Autorità giudiziaria con valore di giudicato”, sia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 per aver ritenuto la CTR non applicabile all’ICI la riscossione frazionata lite pendente.

Evidenziava, inoltre, a giustifica del suo assunto secondo cui l’Agente della Riscossione non avrebbe potuto far luogo all’intimazione di pagamento in assenza di una sentenza definitiva il fatto che con sentenza 798/35/16 depositata il 17.2.2016, in accoglimento del suo appello, la CTR di Roma aveva annullata la cartella di pagamento in questione.

Il motivo è infondato e va, conseguentemente, respinto.

In tema di contenzioso tributario la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1 riguardante il pagamento dei tributi in pendenza di processo, facendo riferimento ai soli “casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo”, non si applica all’ICI in quanto per tale tributo non opera l’istituto della riscossione frazionata previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, poi abrogato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37, sicchè è legittima l’emissione della cartella di pagamento per l’intero anche nel corso del giudizio d’impugnazione del relativo avviso di accertamento (Cass. 19015/2015: 15473/2010).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il fatto che l’iscrizione a ruolo l’abbia fatta VELLETRI SERVIZI, società delegata alla riscossione dei Tributi, locali e non il Comune di Velletri, unico legittimato quale ente impositore e che detta società delegata abbia a sua volta delegato EQUITALIA alla riscossione del tributo. Con il terzo motivo, infine, viene censurata la decisione della CTR per non aver motivato (o motivato male) sulle predette questioni.

Orbene, pur a voler prescidere da evidenti profili di inammissibilità dovuti a mescolanza e/o sovrapposizione di motivi, ne va dichiarata l’infondatezza.

Ed infatti, va premesso che, per consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio non solo di riscossione delle imposte locali, ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest’ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune; ed all’attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgono tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017 ed altre). Quanto, in particolare, alla censura di cui al terzo motivo, va evidenziato come si sia lamentato un omesso esame di un fatto decisivo, senza però indicare quale sarebbe stato tale fatto.

Il ricorso va, in defintiva respinto.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione del COMUNE DI VELLETRI.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 marzo 2020

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