Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6334 del 05/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6334
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14725-2019 proposto da:
O.A., RICORSO NON DEPOSITATO AL 20/05/20149;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7498/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
DELL’ORFANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
il ricorso proposto dal contribuente indicato in epigrafe non risulta essere stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 6.3.2019 – data della sua notifica – ed il 20.5.2019);
stante la perentorietà del predetto termine ed in virtù della specifica sanzione processuale prevista dal codice di rito, non può che ritenersi il ricorso improcedibile;
si osserva peraltro che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex Cass. 24/05/2013, n. 12894; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass. 19/05/1997, n. 4452), l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità (come verificatosi nella fattispecie);
nel caso in esame, sulla scorta di tale assorbente ragione (preclusiva dell’esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), si ritiene che sussistano i presupposti per pervenire alla dichiarazione di improcedibilità del formulato ricorso;
le spese di lite vanno compensate stante il rilievo d’ufficio della questione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020