Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6178 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25156-2018 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA

VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ISABELLA FORLANI, MAURIZIO

VALLONI, MARCO CASSIANI;

– ricorrente –

contro

CREDEMFACTOR SPA, F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 213/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.C. ha garantito, con fideiussione personale, la riscossione di alcuni crediti che la società Sa.Gest s.r.l. aveva ceduto pro soluto alla Credemfactor spa.

Dopo aver concluso la fideiussione, B.C. ha costituito con la moglie F.M. un fondo patrimoniale nel quale ha fatto confluire alcuni suoi beni immobili.

I crediti oggetto di cessione, alcuni dei quali garantiti dal B. con la predetta fideiussione, non sono stati pagati (il debitore era la ASL), cosi che, posto l’inadempimento, la Credemfactor ha agito per la revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal fideiussore.

Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, ritenendo non provata la qualità di creditore di Credemfactor.

Secondo il tribunale, la Sa.Get, società cedente il credito, ed il suo fideiussore B., dovevano solo garantire l’esistenza del credito, e non potevano rispondere dell’inadempimento del debitore ceduto. Tra l’altro l’esistenza del credito non poteva neanche ritenersi esclusa dal pignoramento ad opera di altri creditori del cedente, fatto non costituente evizione.

Questa decisione è stata riformata dalla Corte di appello, secondo cui, al contrario di quanto assunto dal giudice di primo grado, era dimostrato dai documenti in atti”, da cui pure risultava la posteriorità della costituzione del fondo patrimoniale, che la Credemfactor fosse creditore del B..

Questa decisione è contestata dal B. con sei motivi di ricorso. Non v’è invece costituzione della Credemfactor, cui è regolarmente notificato il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente, in data 28.9.2018 ha notificato alla controparte, per posta elettronica, atto di rinuncia al ricorso, successivamente depositato presso la Cancelleria di questa corte, con la conseguenza che il giudizio deve dichiararsi estinto per rinuncia delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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