Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6277 del 05/03/2020
Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6277
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34389/2018 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. M. Gilardoni, per procura speciale rilasciata con atto
separato;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procura Generale Corte Cassazione;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 08/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/12/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da M.S. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere rimasto coinvolto, ancora minorenne, in gravi dissidi che erano insorti con un gruppo di malviventi che erano stati sorpresi dal richiedente mentre stupravano una ragazza. A seguito della sua testimonianza, il ricorrente era stato aggredito e minacciato e la casa dei genitori distrutta e per evitare ulteriori pregiudizi alla sua famiglia, era riparato prima da un parente e successivamente scappato dal paese, con un passaporto falso, facendo il viaggio in aereo fino alla Libia.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due questioni di legittimità costituzionale e un motivo di ricorso.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente propone le seguenti q.l.c.: 1) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato della L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost.. commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado, in luogo del termine ordinario di cui all’art. 325 c.p.c.; 2) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dal L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui esclude la reclamabilità in appello del decreto che definisce il giudizio di primo grado.
Per quanto riguarda i motivi di ricorso, il ricorrente censura la decisione del Tribunale, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, della condizione di estrema povertà dello straniero nel paese d’origine, poichè tale condizione compromette in modo radicale il raggiungimento dello standard minimo per un’esistenza dignitosa.
Le eccezioni d’illegittimità costituzionale della normativa richiamata, sono manifestamente infondate: in particolare, con riferimento alla riduzione del termine per proporre il ricorso in cassazione, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Cass. n. 17717/18), mentre, in riferimento all’esclusione della reclamabilità in appello del decreto che definisce il giudizio di primo grado, con asserita violazione del principio di ragionevolezza e del divieto di non discriminazione, va rilevato come il doppio grado di giudizio non è, di per sè, coperto da garanzia costituzionale (Cass. n. 17717/18) ed in ogni caso, la questione non è rilevante nella presente vicenda, in quanto il motivo di ricorso è inammissibile, infatti, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato come il ricorrente abbia lasciato il proprio paese con passaporto e volo aereo fino alla Libia, circostanza che contraddice il dedotto stato di assoluta povertà, mentre, in riferimento al pericolo di subire persecuzioni, il Tribunale ha accertato che il ricorrente non risulta essersi rivolto alla Polizia per avere tutela contro le minacce accompagnate da percosse subite da lui e dai suoi familiari (v. pp. 6, 8 e 9 del decreto impugnato).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020