Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17599 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 88/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di GENOVA del 27.10.08, depositata il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con ricorso datato 11 ottobre 2004 il geologo dott. C.G. presentava ricorso avverso il diniego, comunicatogli il 2 luglio 2004, della domanda di rimborso dell’IRAP versata dal 1999 al 2001 per complessivi Euro 5.730,61 (L. 11.096.000). La CTP di Imperia, con sentenza n. 46/4/2006, accoglieva in parte la domanda del contribuente ritenendo che essa fosse tardiva per il 1999, attesa la decadenza verificatasi, e fondata per gli altri anni, attesa la mancanza di un’autonoma organizzazione)”.

“Sull’appello dell’Agenzia delle entrate, la CTR di Genova, con sentenza n. 88 del 14 novembre 2008, ha così pronunciato: “accoglie parzialmente l’appello ed in riforma della sentenza di primo grado limita il rimborso dei versamenti IRAP a quelli effettuati dal 20/05/00″.

Ha motivato la decisione affermando: a) che il contribuente, ritenuto un ragioniere commercialista, avesse avanzato in data 20 maggio 2004 la richiesta di rimborso di Euro 5.540,33 per IRAP relativa agli anni dal 1999 al 2001; b) che il contribuente avesse proposto il 22 dicembre 2004 ricorso contro il silenzio/rifiuto; c) che la CTP di Imperia avesse accolto integralmente il ricorso; d) che la domanda di rimborso per l’anno 1999 fosse tardiva per intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38; d) che, per gli altri anni, le doglianze dell’Ufficio non fossero fondate alla luce della ridotta e occasionale collaborazione di una sola dipendente”.

Il 7 ottobre 2009 l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la controparte non si è costituita. Sui due motivi – con i quali l’Agenzia censura la sentenza di secondo grado per contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. – si osserva che con il secondo (da considerarsi preliminare e assorbente) la ricorrente denuncia, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con conseguente nullità della sentenza d’appello. Il rilievo è fondato. L’amministrazione ha assolto in cassazione l’onere di precisare, nello stesso ricorso, e di documentare non solo le statuizioni rese dai giudici d’appello, ma anche quali fossero la domanda introduttiva del G. e i fatti posti a fondamento della stessa, nonchè il contenuto della decisione della CTP gravata di appello, su cui la CTR non ha pronunciato, pronunciando invece su una fattispecie del tutto diversa. Ciò emerge con assoluta chiarezza dai dati fattuali (es. importi) e processuali sopra riportati in narrativa: in particolare, diversi sono i riferimenti professionali (ragioniere in luogo di geologo), procedurali (silenzio/rifiuto in luogo di diniego), temporali (cfr.date), decisionali (accoglimento integrale della CTP in luogo di quello parziale) e conseguentemente impugnatori. La sentenza è – dunque – palesemente nulla. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; osservato che, dagli atti, il ricorso risulta essere stato regolarmente notificato e che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per la spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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