Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17425 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA

RICCI GIGLIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BELLINI CARLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERBANIA, CONSIGLIO

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLE PROVINCIE di NOVARA E DEL VERBANO CUSIO OSSOLA;

– intimati –

avverso la decisione n. 10/2010 del Consiglio Nazionale degli

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di ROMA del

16.6.2010, depositata il 21/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – Z.D. ricorre per la cassazione della decisione n. 10/10 del 16-21 giugno 2010 del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in proc. n. 14/09 reg.

ric., con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso la “delibera di censura” assunta nei suoi confronti dal Consiglio degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c., (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1,lett. a) – ai fini di essere in quella sede accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il ricorrente lamenta l’abnormità della decisione irrogativa della sanzione, per essere stata adottata in sostituzione – e con motivazione chiaramente indicata come integrativa o sostitutiva di quella – di precedente già resa in data 5.5.09 ed a sua volta oggetto di impugnativa; sviluppa poi censure di grave difetto di motivazione, travisamento di legge, errore nell’applicazione delle norme deontologiche.

4. – La prima e complessiva ragione di doglianza è assorbente e pare fondata: dal tenore del provvedimento sanzionatorio, cioè della decisione del Consiglio territoriale oggetto di quella del Consiglio Nazionale qui impugnata, si evince chiaramente che esso è stato emesso perchè nella precedente decisione del 5.5.09 “non si sono esplicitati con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali questo Consiglio ha ravvisato nella condotta dell’architetto Z. violazione degli articoli 28, 29 e 30 delle norme di deontologia”, sicchè poi tale decisione è stata oggetto di ritiro con la contestuale approvazione di nuova decisione ad integrazione e chiarimento, sia pure in vista del buon andamento dell’azione … in materia disciplinare” del Consiglio irrogante ed a tutela dell’iscritto per consentirgli di comprendere le ragioni della censura comminata assicurando così … un pieno esercizio del proprio diritto costituzionale di difesa ….

5. – Deve qualificarsi abnorme un provvedimento sanzionatorio di “ritiro” del precedente e di contestuale conferma dell’irrogazione di una sanzione già inflitta, ma sulla base di motivazioni più ampie (e probabilmente tali da sottrarsi alle censure sviluppate nelle competenti fasi e sedi dell’impugnativa) ed in pendenza dell’impugnazione della precedente: tanto integra, visto che la nuova decisione interviene in pendenza della procedura incentrata sulla prima, la non consentita duplicazione dell’azione disciplinare per gli stessi fatti prima che si sia conclusa, mentre al contrario risponde – questo sì – ad elementari esigenze di rispetto del diritto di difesa che, sulla medesima sanzione applicata in suo danno, sia dapprima consentito a chiunque l’esaurimento dei mezzi giurisdizionali apprestati a sua tutela.

6. – In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio della gravata decisione”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio, benchè ritualmente e tempestivamente avvisata.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, unitariamente esaminate le sette doglianze mosse dal ricorrente. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto, con cassazione senza rinvio della qui gravata decisione ed al contempo di quella che ne è oggetto: vale a dire, sia della decisione n. 10/10 reg. dec. del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che della delibera di censura del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, impugnata con ricorso del 20 luglio 2009 al medesimo Consiglio Nazionale.

Le spese, in favore del ricorrente ed in danno del Consiglio territoriale dell’Ordine – che ha dato comunque causa alla controversia con la decisione – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la decisione n. 10/10 reg. dec. del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e la delibera di censura del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola che ne forma oggetto; condanna il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in pers. del leg.

rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di Z.D., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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