Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6049 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11375/2013 R.G. proposto da:

O.G., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto

Bottacchiari, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in

Roma, via Oslavia, 28;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sez. dist. di Foggia, n. 49/25/12, depositata il 12 marzo

2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

Fatto

RILEVATO

CHE:

– O.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, depositata il 12 marzo 2012, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2001;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo era stato emanato a seguito del rilevamento della non congruità del reddito dichiarato rispetto allo studio di settore;

– il giudice di appello ha accolto il gravame erariale evidenziando che le giustificazioni addotte dal contribuente della “rilevantissima” discordanza tra il reddito dichiarato e il cluster di riferimento erano prive di rilevanza e non attendibili;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui, da un lato, ha disatteso la giustificazione dello scostamento dallo studio di settore rappresentata dalla destinazione di materie prime per la prestazione di servizi gratuiti (somministrazione di bevande) in ragione della mancata contabilizzazione del relativo costo, benchè non si vertesse in caso di rettifica della dichiarazione a seguito dell’accertamento analitico;

– dall’altro, ha attribuito rilevanza al contenuto di un verbale redatto dalla S.I.A.E. in cui si dava conto della notevole afflusso di frequentatori e del conseguente aumento percentuale del prezzo delle consumazioni, benchè relativo a fatti verificati in altro periodo di imposta;

– con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,115,116,132 e 345 c.p.c., e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all’omesso esame delle deduzioni illustrate dal contribuente in ordine ai medesimi fatti oggetto del primo motivo;

– i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

– la Commissione regionale ha ritenuto che le giustificazioni offerte dal contribuente, consistenti nella circostanza relativa al rilascio di numerosi tagliandi per la consumazione gratuita di bevande, presentassero una scarsa rilevanza, avuto riguardo all’aumento di afflusso di clientela che doveva annettersi all’iniziativa, e non fossero attendibili, avuto riguardo alla mancata contabilizzazione del costo e, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente medesimo, alla mancata dimostrazione dell’insuccesso dell’iniziativa commerciale;

– il riferimento alla mancata contabilizzazione del costo e all’aumento dei ricavi che sarebbero conseguiti alla allegata iniziativa di somministrazione gratuita di bevande, in relazione al presumibile maggior afflusso di clienti e alla ritenuta esclusione di insuccesso commerciale dell’iniziativa, rendono palese l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e consentono di apprezzarne l’assenza di vizi sotto il profilo dell’adeguatezza e della coerenza logico-formale;

– conseguentemente, priva di decisività è la doglianza nella parte in cui fa riferimento all’illogicità della motivazione per aver richiamato elementi indiziari ricavati da un verbale della S.I.A.E. redatto in relazione ad un evento verificatosi in diverso periodo di imposta, atteso che gli altri elementi probatori valorizzati dal giudice – risultati immuni dalla censura prospettata – sono sufficienti a fondare la decisione di inattendibilità delle giustificazioni offerte dal contribuente;

– con l’ultimo motivo di ricorso il contribuente si duole della violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, e D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis, conv., con modif., nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, per aver la sentenza impugnata ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio pur in presenza della allegazione di elementi di fatto plausibili e, in quanto tali, idonei a giustificare lo scarto tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore, e senza, dunque, offrire “alcuno specifico e logico riscontro motivazionale”;

– il motivo è inammissibile, in quanto muove dall’assunto della veridicità e plausibilità delle giustificazioni offerte dal contribuente e della conseguente illogicità della motivazione della sentenza di appello che le ha disatteso, laddove la decisione della Commissione regionale ha espressamente escluso la loro attendibilità, con motivazione che, per le ragioni suindicate, si sottrae a censure di illogicità;

– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– sotto altro aspetto, il motivo si risolve, in parte, nella censura della valutazione degli elementi probatori operata dalla Commissione regionale, laddove non ha ritenuto attendibili le giustificazioni offerte dal contribuente;

– una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dell’intero giudizio, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA