Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6107 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26631-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SCIPLINO ESTER

ADA, SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE, D’ALOISIO CARLA, MATANO

GIUSEPPE, MARITATO LELIO;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALIOTO LUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 626/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO IN l’ATTO

che la Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 626/2018 ha confermato, la pronuncia di primo grado resa dal tribunale che aveva accolto la domanda dell’avvocato G.V. che aveva chiesto dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall’INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta senza che lo stesso professionista, pur iscritto all’Albo Forense, fosse iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

che la Corte d’appello ha dichiarato, che non sussistesse l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata del professionista iscritto all’Albo e che versava alla Cassa forense il contributo integrativo; ed in ogni caso che, in accoglimento della domanda subordinata, la presunta pretesa dell’INPS fosse prescritta;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura;

che G.V. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 26-31, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 1 e 2, (conv. con L. n. 111 del 2011), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, L. n. 576 del 1980, art. 10, 11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10 per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non possa iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

che il primo motivo è fondato in quanto risulta oramai consolidata la giurisprudenza contraria di questa Corte la quale afferma che i professionisti i quali non siano iscritti alla Cassa professionale, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

che con il secondo motivo l’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. perchè la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito nonostante in primo grado il tribunale di termini Imerese avesse rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente il quale in appello non aveva presentato alcuna domanda subordinata, non aveva confutato l’eccezione di prescrizione rigettata dal giudice, nè tantomeno aveva proposto ricorso in via incidentale in punto di prescrizione rigettata;

che il secondo motivo è infondato perchè, per orientamento consolidato, la prescrizione dei contributi opera ex officio e può quindi essere rilevata in ogni stato e grado dal giudice senza che perciò possa porsi un problema di violazione del principio stabilito dall’art. 12 c.p.c.

che con il terzo motivo l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in via subordinata, per violazione del giudicato interno;

che il motivo è fondato perchè il potere del giudice di rilevare d’ufficio la prescrizione dei contributi previdenziali va esercitato nei limiti dello sviluppo della concreta vicenda processuale e quindi senza violare il giudicato interno che si sia formato sulla questione. Vale in proposito l’arresto formulato dalle Sez. Un. con sentenza n. 11799 del 12/05/2017 secondo cui: “In tema di impugnazioni, qualora un’ eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), ne è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2”;

che, pertanto in virtù delle considerazioni espresse il ricorso va accolto nei limiti sopraindicati, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo che provvederà sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso;

PQM

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della insussitenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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