Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5974 del 04/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 04/03/2020), n.5974
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8858-2018 proposto da:
N.P., in proprio ed anche quale titolare dello Studio Legale
N. & Associati, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GRISANTE DIOFEBI;
– ricorrente –
THORUS LEOLANDIA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 5, presso
lo studio dell’avvocato ELENA VACCARI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FILIPPO CASO’;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l’ordinanza n. 5918/2017 R.G. del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositata il 10/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L’avvocato N.P. ha proposto ricorso straordinario per la cassazione della ordinanza con cui il tribunale di Brescia, in composizione monocratica, ha liquidato il compenso per l’attività professionale da lui svolta in favore della società Thorus Leolandia s.p.a. – in un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera dell’assemblea dei soci – in misura inferiore a quello da lui richiesta.
Il ricorso si articola in tre motivi, rispettivamente riferiti alla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo la controversia di valore indeterminato; alla violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, in cui il tribunale sarebbe incorso liquidando ai minimi tariffari il compenso per l’attività relativa alla fase istruttoria; alla totale assenza di motivazione, in violazione dell’art. 134 c.p.c., della statuizione che ha ritenuto la causa di valore indeterminabile.
La società Thorus Leolandia ha resistito con controricorso, presentando a propria volta ricorso incidentale, articolato in due motivi. Con il primo motivo di ricorso incidentale la contro ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata, con riferimento agli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, e all’art. 161 c.p.c., comma 1, per essere stata la stessa emessa dal tribunale in composizione monocratica invece che collegiale. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si censura la statuizione che ha fissato la decorrenza degli interessi legali sul importo liquidato all’avvocato N. dal 24 settembre 2014 – data della nota di riepilogo delle prestazioni inviata dal professionista alla cliente – invece che dalla data di deposito della ordinanza.
La causa è stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 11.7.19, per la quale non sono state depositate memorie illustrative.
I ricorsi principale ed incidentale vanno entrambi giudicati inammissibili in quanto – a seguito del mutamento di rito dal rito speciale D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, al rito sommario ordinario disposto dal tribunale in composizione collegiale, originariamente investito del ricorso dell’avvocato N. – l’ordinanza emessa dal giudice monocratico andava impugnata con l’appello, in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito, che costituisce specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice (cfr. nella specifica materia del rapporto tra rito speciale D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, e rito sommario ordinario codicistico, Cass. 24515/18 e Cass. 210/19.
Il ricorsi principale e incidentale vanno quindi dichiarati entrambi inammissibili.
Le spese si compensano in ragione della reciproca soccombenza.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorsi principale e incidentale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per i ricorsi principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020