Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5718 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 09/05/2019, dep. 03/03/2020), n.5718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29422-2017 R.G. proposto da:

GERACE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Gianguido Porcacchia, presso il

cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba

Tortolini, n. 13;

– ricorrente –

contro

S.G.A. – SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avvocato Giorgio Riccardo Boiardi ed elettivamente domiciliata

in Roma, Via Michele Mercati, n. 42, presso lo studio dell’avvocato

Carlo Alfredo Rotili;

– controricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2533/2017 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 08/06/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La Gerace s.r.l. proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso il pignoramento immobiliare promosso, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dal Banco di Napoli s.p.a., nella qualità di mandatario il procuratore della SGA – Società per la Gestione di Attività s.p.a.

il Tribunale rigettava l’opposizione e avverso tale decisione la società esecutato a interponeva appello. La Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame solo in minima parte.

La sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte della Gerace s.r.l. per cinque motivi. La SGA s.p.a., ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La società ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 555,492,140,141 e 145 c.p.c..

Le due censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto riguardano il medesimo capo della sentenza impugnata. Con esse la società ricorrente si duole della circostanza che la Corte d’appello non ha rilevato la nullità del processo esecutivo, dipendente da un vizio di notificazione dell’atto di pignoramento, rilevando la tardività dell’eccezione, formulata per la prima volta solo con l’atto d’appello. Sostiene, invece, la Gerace s.r.l. che si sarebbe in presenza di un vizio che determinerebbe non la nullità, bensì l’inesistenza del pignoramento; la relativa deduzione, pertanto, non sarebbe soggetta a termini di decadenza, essendo nel potere del giudice rilevare anche d’ufficio la radicale nullità dell’intero processo esecutivo.

I motivi sono inammissibili.

La società ricorrente, infatti, omette di indicare se e quando la relativa questione, sotto il profilo dell’allegazione dei fatti evidenziatori, era stata introdotta nel giudizio di merito.

Difatti, anche qualora si vertesse in ipotesi di inesistenza del pignoramento, resta fermo che pure le questioni rilevabili d’ufficio abbisognano, per potere essere rilevate, che i fatti da cui essere risultino siano stati introdotti nel processo. In mancanza di tale indicazione, le censure in esame non possono sottrarsi al rilievo della novità della questione ivi prospettata.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., consistita nell’aver erroneamente ritenuto che sulle questioni sostanziali dedotte con l’opposizione si fosse formato un giudicato per effetto della pronuncia inter partes della sentenza del Tribunale di Roma n. 15120 del 2010; sentenza che invece, secondo la ricorrente, si sarebbe limitata ad accertare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della caducazione del titolo esecutivo ed avrebbe esaminato il merito della vicenda ai soli fini dell’accertamento incidentale della soccombenza virtuale.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto, erroneamente rilevando il giudicato di cui si è detto, la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame.

Le censure, largamente sovrapponibili, possono essere esaminate congiuntamente e risultano inammissibili.

E’ decisiva la circostanza, sottaciuta dalla ricorrente, che la sentenza del tribunale capitolino non si esaurisce nella pronuncia di cessazione della materia del contendere, che invece riguarda soltanto le controversie distributive introdotte ex art. 512 c.p.c. Al contrario di quanto prospettato nel ricorso, il Tribunale di Roma ha esaminato nel merito l’opposizione all’esecuzione, accogliendola in parte e rideterminando l’importo per il quale il creditore opposto aveva diritto di intervenire in sostituzione della opponente.

Tale incompleta rappresentazione del contenuto della citata sentenza determina un difetto di specificità delle censure, in quanto non consente di individuare se davvero, come ha opinato la Corte d’appello di Napoli, quella pronuncia abbia coperto tutti i motivi di gravame; nè quali di essi, nell’ipotesi opposta, siano “sopravvissuti” al giudicato formatosi sulla sentenza romana.

Il terzo ed il quarto motivo sono quindi inammissibili.

Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. per omessa liquidazione delle spese nei confronti del Banco di Napoli in proprio.

Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Banco di Napoli avrebbe agito quale procuratore mandatario della SGA s.p.a., cessionaria del credito. Sostiene invece, peraltro in modo alquanto confuso, la società ricorrente che l’Istituto di credito avrebbe agito in proprio e quindi in carenza di interesse. Sostiene, inoltre, che l’impugnazione era stata comunque proposta anche nei confronti del Banco di Napoli in proprio, quale parte processuale della decisione di primo grado, e dunque la Corte d’appello avrebbe illegittimamente omesso di provvedere a regolare le spese processuali nei confronti di quest’ultimo.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza d’appello, pur non menzionando nell’intestazione il Banco di Napoli fra le parti in causa, nel corpo della motivazione dà atto del ruolo processuale ricoperto da quest’ultimo nel giudizio e conclude disponendo la compensazione integrale delle spese processuali del doppio grado di giudizio tra le parti. Pertanto, l’affermazione secondo cui la Corte d’appello avrebbe pretermesso il Banco di Napoli non si correla alla ratio decidendi della statuizione impugnata, che fa generico riferimento a tutte le parti della causa.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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