Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16481 del 27/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 27/07/2011), n.16481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20325/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3 83/2 007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 15/11/07,

depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 383/17/07 in data 15-11-2007 depositata in data 19-6- 2008, confermativa della sentenza della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso di F.A. avverso un avviso di accertamento relativo alla rideterminazione del reddito di impresa a fini IRPEF ed ILOR relativo al 1992, sulla base di accertamenti bancari. Il contribuente non svolge attività difensiva. Con l’unico motivo l’Ufficio deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto in presenza di una ricostruzione del reddito del contribuente effettuato sulla base di accertamenti bancari, la Commissione di appello, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che l’onere della prova gravante sull’Ufficio si estendesse al riscontro tra le risultanze dei conti bancari e quella della contabilità della impresa dando altresì valore all’assoluzione in sede penale del contribuente.

Il motivo è fondato.

Per costante giurisprudenza della Corte In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

(v. Cass. n. 18081 del 2010).

Ne consegue che la prova della non riferibilità dei movimenti bancari alle operazioni commerciali della impresa spetta al contribuente, nè esplica rilievo il giudicato penale, per diversità della disciplina sull’onere della prova applicabile in tale ambito”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Sicilia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2011

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