Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16360 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 26/07/2011), n.16360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato D’AGOSTINO

ERNANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVINI

NICOLA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS) in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI (di Verzuolo);

– intimato –

avverso la sentenza n. 711/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

28.5.09, depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

1. L’attuale parte ricorrente, dipendente del Ministero dell’istruzione, adiva il giudice del lavoro al fine di far valere il suo diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del suo passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Il tribunale adito (Tribunale di Saluzzo) accoglieva la domanda con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello di Torino.

2. La Corte di merito ha ritenuto non applicabile la normativa generale in materia di inquadramento del personale di ruolo, di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, ma la speciale disciplina contrattuale (invocata dall’amministrazione datrice di lavoro) dettata dai c.c.n.l. del 2001 e del 2003 in materia di inquadramento ai fini giuridici ed economici del personale, già in possesso della A qualifica di responsabile amministrativo, a cui era stata attribuita la qualifica di nuova istituzione di DSGA a seguito della partecipazione ad un corso di formazione non selettivo.

3. Il ricorso per cassazione (a cui resiste il Ministero dell’istruzione), deducendo violazione del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 130, degli artt. 87 e 142 c.c.n.l. 24.7.2003, dell’art. 66, comma 6, c.c.n.l. 4.8.1995, dell’art. 8 c.c.n.l. 15.3.2001, unitamente a vizi di motivazione, ripropone in sostanza le medesime questioni di diritto e di interpretazione dei contratti collettivi nazionali dibattute in sede di merito.

4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in relazione alle conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte.

Più precisamente, Cass. 2.12.2010 n. 24431, confermando la soluzione a cui la Corte era già pervenuta con la sentenza 1.3.2010 n. 4885, ha concluso il suo articolato esame enunciando il seguente principio:

“In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 -relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro duemila per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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