Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16310 del 26/07/2011
Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 26/07/2011), n.16310
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29632/2005 proposto da:
S.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI SABATELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAVINO
Giuseppe, PALMISANO ANGELO;
– ricorrente –
contro
SA.NA.LU. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO (STUOLO SILVETTI) CANESCHI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PENNETTA Mario;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 89/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 22/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
10/05/2011 dal Consigliere Dotti. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Antonucci Enrico per delega depositata in udienza
dell’Avv. Savino Giuseppe difensore del ricorrente che si riporta
agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 31.10,1989 Sa.Na.Lu. conveniva davanti al Tribunale di Brindisi S.V., assumendo di essere proprietario di un terreno in (OMISSIS), confinante con altro di proprietà del convenuto e che nella primavera di quell’anno il S. aveva dato inizio alla realizzazione di un immobile in ampliamento di un preesistente trullo, in violazione delle distanze legali e, comunque, in parte su terreno di sua proprietà e ne chiedeva la demolizione oltre i danni.
Il Tribunale accoglieva la domanda solo per la demolizione della parte di immobile costruita sulla proprietà dell’attore e per le spese, decisione appellata dal S. con appello incidentale del Sa., accolto dalla Corte di appello di Lecce, con sentenza 89/05, che ordinava la demolizione anche della parte di immobile realizzato in ampliamento del trullo preesistente a distanza inferiore a m. 5 dal confine, con assorbimento di ogni altra questione e condanna alle spese del soccombente.
La Corte richiamava la giurisprudenza in materia e la ctu in grado di appello, che aveva accertato la pacifica circostanza di una costruzione a metri tre.
Ricorre S. con un motivo, resiste controparte, che ha anche presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano violazione degli artt. 873 ed 875 c.c., in relazione alle norme di attuazione del P.D.F. di Cisternino e vizi di motivazione.
Sul fondo del Sa. non sorge alcuna costruzione ed il PDF prevede che la distanza tra i corpi di fabbrica deve essere non inferiore all’altezza del fabbricato più alto, e mai inferiore a m.
10.
La censura non merita accoglimento.
La sentenza alle pagine tre e quattro ha statuito, in conformità alla giurisprudenza richiamata, che, quando lo strumento urbanistico, ad integrazione della normativa codicistica, impone una distanza minima tra costruzioni, poichè detta distanza minima è da ritenere comprensiva di un implicito riferimento al confine, il criterio della prevenzione è inapplicabile per evitare che l’obbligo della maggiore distanza tra edifici venga a gravare esclusivamente su colui che edifica per ultimo.
Nondimeno il ridetto strumento, oltre alla distanza minima, può anche prevedere la facoltà di edificare sul confine o in appoggio o in aderenza: in tal caso torna ad operare il criterio della prevenzione.
Il regolamento edilizio del Comune si è limitato a prevedere che “la distanza tra i vari corpi di fabbrica deve essere non inferiore all’altezza del fabbricato più alto e mai inferiore a m. 10” nulla aggiungendo o stabilendo sulla possibilità di costruire sul confine o in appoggio o in aderenza, con la conseguenza che il S. doveva edificare ad una distanza dal confine non inferiore a metri cinque mentre il ctu aveva accertato che aveva costruito a metri tre dal confine.
Tale statuizione non viene censurata con espressa indicazione di vizi della sentenza ma, ribadendo tesi già espresse e logicamente respinte, col richiamo a violazione di norme del cc, del PDF e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità del motivo.
La distanza minima dal confine va assolutamente rispettata ancorchè il fondo del vicino sia inedificato, donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011