Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16019 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n.

50, presso lo studio dell’Avv. Cossu Bruno, che la rappresenta e

difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliati in Roma, Via

Ezio n. 19, presso lo studio dell’Avv. Marina La Ricca, che la

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 8765 della Corte di Appello di

Roma del 20.12.2007/22.09.2008 nelle causa iscritta al n. 8561 R.G.

dell’anno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.06.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Bruno Cossu per il ricorrente e l’Avv. Marina La Rocca

per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, ritualmente depositato, M.B., premesso di avere stipulato con la RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A. sette contratti a termine in qualità di programmista regista, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la nullità e comunque l’illegittimità del termine apposto ai singoli contratti e che fosse dichiarata l’esistenza tra le parti, fin dalla stipulazione del primo contratto, di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 22/01/2005 accoglieva il ricorso, ponendo in rilievo il numero dei contratti stipulati nell’ambito dell’utilizzazione della ricorrente,la durata degli stessi e degli intervalli intercorsi tra l’uno e l’altro, il carattere fungibile delle mansioni svolte come anche la tipologia dei programmi e delle trasmissioni – prive di una particolare specificità e ripetute nel tempo-, l’utilizzazione dei programmi diversi da quelli dell’assunzione.

In questa situazione-osservava il Tribunale – la ricorrente era stata sistematicamente utilizzata e stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale per far fronte ad ordinarie esigenze.

In relazione a ciò i termini erano da considerarsi nulli, in quanto apposti in elusione delle disposizioni della L. n. 230 del 1962 o in relazione alle fattispecie verificatesi successivamente alla L. n. 196 del 1997 ex art. 1344 cod. civ.. L’intervento elusivo veniva riscontrato i n relazione alla mancanza di specificità dei programmi, del vincolo di necessità diretta e dell’occasione di lavoro, il che comportava la nullità dei termini per assenza dei requisiti previsti dalla L. n. 230 del 1962.

2. Tale decisione, appellata dalla RAI, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 8765 del 2007, la quale, confermata la statuizione del primo giudice sul punto dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 3 luglio 1995 al 2 giugno 2000, ha rigettato ogni domanda per il periodo successivo all’11 ottobre 2000. La Corte territoriale in particolare ha osservato e ribadito che i primi cinque contratti erano nulli per violazione della L. n. 230 del 1962, perchè relativi a programmi non specifici e ben individuati con caratteri propri, mentre gli ultimi due contratti riguardavano ipotesi di assunzione a temine ed erano stato stipulati L. n. 56 del 1987 ex art. 23.

Orbene il contratto a tempo indeterminato conseguente alia nullità dell’apposizione del temine per i cinque contratti – secondo la Corte territoriale – era stato novato dalla stipula dei due successivi contratti, ritenuti legittimi in base all’accordo 5.04.1997 in relazione alla delega conferita alle parti collettive ex L. n. 56 del 1987.

3. La M. propone ricorso per cassazione articolato su due motivi.

La RAI- Radiotelevisione italiana resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato rispettive memorie ex art. 378 CPC.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 .In via preliminare vanno disattese le eccezioni sollevate dalla Rai di inammissibilità del ricorso, sia con riguardo all’autosufficienza del ricorso, risultando chiaramente specificato ex art. 366 c.p.c., n. 3 l’oggetto della controversia, sia con riguardo alla violazione dell’art. 366 bis c.p.c., essendo il quesito di diritto chiaramente formulato. Non è ravvisabile poi novità della questione prospettata, avendo la ricorrente – in relazione ad essa – fatto richiamo all’art. 1230 cod. civ. nel contrastare l’eccezione mossa dalla RAI in primo grado e avendo ribadito tali difese in sede di appello.

2. Con il primo motivo del ricorso la M. lamenta violazione dell’art. 1230 Cod. Civ., sostenendo che l’impugnata sentenza non ha proceduto ad una verifica puntuale della presenza degli elementi caratterizzanti la novazione, con riguardo al profilo soggettivo dell’animus novendi e a quello oggettivo dell’aliquid novi, verifica tanto più necessaria per le caratteristiche della fattispecie concreta in relazione alla quale era stata, accertata la nullità del termine per i primi cinque contratti. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che l’impugnata sentenza non si era pronunciata sulla domanda di nullità anche dei termini apposti agli ultimi due contratti per frode alla legge. Le esposte censure sono fondate e meritano di essere condivise.

Va osservato che l’affermazione dell’esistenza della intervenuta novazione non risulta sufficientemente ed adeguatamente motivata, non risultando alcuna concreta circostanza da cui si possano desumere i requisiti dell’aninus novandi e dell’aliquid novi. A tale riguardo non può ritenersi sufficiente la semplice sottoscrizione del contratto a termine, intervenuto, come nel caso di specie, a seguito di una serie di contratti illegittimi trasformatisi in contratto a tempo indeterminato (Cass. n. 6081 del 2010 e Cass. n. 11724 del 2008).

Le precedenti considerazioni fanno ritenere non rilevante ai fini del presente giudizio la questione sollevata dalla controricorrente circa la reiterazione dei contratti a tempo determinato, che di per sè non può costituire elemento sufficiente di elusione, non avendo la parte ricorrente posto a fondamento della domanda tale circostanza. Non è rilevante poi la questione relativa alle conseguenze economiche risarcitorie tratte dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, non avendo fatto la stessa ricorrente alcun riferimento a tale profilo. Non si pone infine il problema della allegazione e produzione dei contratti e dell’accordo collettivo ai fini della procedibilità del ricorso, che ha ad oggetto l’interpretazione di una norma di legge.

3. In conclusione il ricorso merita accoglimento e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata.

Ricorrono le condizioni per decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con l’accoglimento della domanda della M. nei termini di cui alla decisione di primo grado, anche con riguardo al relativo regolamento delle spese.

Le spese del giudizio di secondo grado e quelle di cassazione vanno poste a carico della RAI e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda nei termini di cui alla decisione di primo grado anche con riguardo al relativo regolamento delle spese. Condanna la RAi alle spese del grado di appello, che liquida in Euro 2800,00 (di cui Euro 800,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi) e quelle del presente giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2500,00 per onorari, oltre accessori di legge in ogni grado.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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