Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15893 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/07/2011), n.15893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA QUINTINO SELLA 23, presso lo studio dell’avvocato CANCRINI

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCON MARCO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), (già Fondiaria

Assicurazioni s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la

rappresenta e difende giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

NICIS SPA, AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE GESTIONE SERVIZI IDRICI SILE

PIAVE, COMUNE MARCON (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE MARCON (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MANTOVAN PAOLO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– ricorrente incidentale –

e contro

NICIS SPA, T.R. (OMISSIS), FONDIARIA SAI

ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

GESTIONE SERVIZI IDRICI SILE PIAVE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 450/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione 4^ Civile, emessa il 5/12/2007, depositata il 25/03/2008;

R.G.N. 3151/2003;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata il 25-3-2008, ha respinto l’impugnazione proposta da T.R. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia di rigetto la domanda di risarcimento proposta nei confronti del Comune di Marcon, del Consorzio Acquedotto Sile Piave, assicurato con la S.p.A. SAI ,e della S.p.a. NICIS, per danni subiti in occasione del sinistro stradale occorsole quando alla guida del proprio ciclomotore era rovinata a terra, asseritamente a causa della presenza, non segnalata, sulla sede stradale di un avvallamento riempito di graniglia di asfalto.

La Corte di Appello, ritenuta inammissibile la domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c. perchè proposta per la prima volta in appello, ha confermato la decisione di rigetto della richiesta di danni ex art. 2043 c.c. sul rilievo che nè la documentazione allegata dall’appellante, nè le testimonianze acquisite avevano consentito di collegare con certezza la caduta ad una scivolata del motociclo su un accumulo di ghiaino e che la parte onerata non aveva fornito la prova del rapporto diretto ed esclusivo fra la caduta e la situazione di luoghi.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.R. con quattro motivi,illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso il Comune di Marcon, proponendo ricorso incidentale condizionato.

Resiste con controricorso la Fondiaria SAI s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso è denunziata nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) rispettivamente 1) per non essersi la Corte di pronunciata sulla domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., avendola ritenuta domanda nuova e pertanto inammissibile in appello; 2) per non avere qualificato la domanda come domanda di risarcimento dei danni derivanti da cose in custodia ex art. 2051 c.c., indipendentemente dalla qualificazione eventualmente effettuata dai giudici di primo grado; 3) per non avere comunque ritenuto implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda originariamente proposta dall’attrice anche la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c..

2. Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte d’Appello rigettato la domanda anche sotto il profilo dell’art. 2043 c.c. a cagione di una errata interpretazione e concezione degli elementi costitutivi della fattispecie normativa ,in quanto la Corte avrebbe dovuto ritenere provato il comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione in relazione alla mancata segnalazione del ghiaino e degli avvallamenti.

In relazione al nesso causale la Corte di merito aveva erroneamente collegato l’evento non già al comportamento colposo della Pubblica amministrazione che aveva omesso la segnalazione del pericolo, ma alla presenza di una insidia o trabocchetto.

3. Logicamente preliminare è l’esame del quarto motivo di ricorso.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha ritenuto che non era stata fornita la prova che la caduta fosse dovuta ad una scivolata del motociclo su un accumulo di ghiaino e che quindi la parte onerata non aveva fornito la prova del rapporto causale diretto ed esclusivo fra la caduta e la situazione di luoghi, essendo caduta l’attrice mentre effettuava una curva, a velocità non documentatamente prudenziale.

Ha inoltre escluso che la presenza di uno strato di ghiaia sul manto stradale costituisse insidia occulta al passante, considerata l’ora diurna e la piena visibilità, la precedente esistenza in loco di un cantiere, l’abitudine della ricorrente di percorrere quella strada e la conoscenza che la stessa doveva averne.

4. In tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la parte danneggiata ha l’onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva. Di conseguenza la Corte di merito applicando correttamente i criteri di ripartizione dell’onere della prova in materia di risarcimento ex art. 2043 c.c., ha escluso che fosse stata fornita la prova che l’evento di danno si era verificato a causa della presenza di ghiaia sulla strada, ma ha accertato che esso si era verificato a causa della velocità della conducente. La ricorrente non ha censurato tale statuizione, che è prodromica all’esame degli altri elementi costitutivi della fattispecie di danno extracontrattuale , quali l’imputabilità soggettiva, incentrando il ricorso sul collegamento fra l’inadempimento da parte della pubblica amministrazione all’obbligo di segnalare il pericolo ed il danno.

5. Il rigetto del quarto motivo assorbe gli altri per difetto di interesse in quanto la norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del principale. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti nella misura di Euro 2.000,00 per ciascuno, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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