Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15829 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Roma, con ordinanza del 24.6.2010, depositata l’1.7.2010, nel
procedimento n. R.G. 3051/2010 pendene fra:
T.G.;
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 24.6-1.7.2010, ha chiesto il regolamento di ufficio della competenza.
Nessuna delle parti ha presentato memoria.
Il tribunale ha proposto il presente regolamento a seguito del provvedimento, ex art. 616 c.p.c., con il quale il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, aveva rimesso il procedimento di opposizione all’esecuzione davanti al giudice di pace di Roma competente per valore.
Quest’ultimo, con ordinanza del 14.1.2009, dichiarava la propria incompetenza per materia.
Il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile, essendo stato proposto tempestivamente alla prima udienza di trattazione.
Va dichiarata la competenza per valore del giudice di pace.
Si tratta di un’opposizione all’esecuzione proposta dopo che questa era iniziata, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2.
Il giudice dell’esecuzione – competente limitatamente alla prima fase, e cioè per l’esercizio dei poteri ordinatori di direzione del processo – correttamente ha valutato che la causa non rientrava nella competenza per valore dell’ufficio giudiziario al quale apparteneva, rimettendo, quindi,la cognizione del merito al giudice di pace, competente per valore, il quale erroneamente ha ritenuto che l’art. 616 c.p.c. facesse riferimento al solo criterio territoriale, o per materia, e non al criterio per valore (v. anche Cass. ord. 24.4.2009 n. 9784; cass. 8.8.2002 n. 11995).
Posto che l’entità del credito precettato è di Euro 948,18, come risulta dall’ordinanza con la quale è stato richiesto il regolamento della competenza, è di tutta evidenza la competenza per valore del giudice di pace”. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ne alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, è dichiarata la competenza per valore del giudice di pace.
PQM
La Corte dichiara la competenza per valore del giudice di pace.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011