Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15858 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15858
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.F., elettte dom.to in Roma, alla via Montesanto 68,
presso lo studio Gullo Angeloni, rapp.to e difeso dall’avv. Angeloni
Pierluigi, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
Nonchè:
Ministero delle Finanze;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 162/39/08 depositata il 22/4/08;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 22/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla
relazione;
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da C.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina n. 234/2/2005 che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento iva, irpef irap 2000. La CTR, alla luce della sentenza n. 793/2004, riteneva di “ridurre parzialmente il reddito accertato del 30% non disconoscendo un maggior sfrido e di un diverso calcolo della farina utilizzata per produrre una pizza”. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello. Nel merito, con primo e secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5: nel caso in esame non sarebbero sussistenti i presupposti per l’accertamento induttivo, nè un comportamento antieconomico.
Formula i quesiti di diritto: “se sia corretto da parte dell’Agenzia delle Entrate procedere ad accertamento con il metodo analitico induttivo con conseguente rettìfica della dichiarazione dei redditi di una ditta individuale in presenza di scritture contabili sia formalmente che sostanzialmente corrette e in assenza di gravi, precise e concordanti violazioni “. “Se sia giuridicamente accettabile con riferimento ad attività di ristorazione (pizzeria ristorante) un accertamento con il metodo analitico induttivo presupponendo per tre distinti anni, l’unitarietà di sfrido di materie prime(farina) con riferimento alla preparazione di una sola pietanza (pizza) e non considerando che un parte di tale materia prima possa essere utilizzata per la preparazione di altri cibi comunemente preparati nella predetta attività ( ad esempio fritti, creme, primi piatti, pasta fatta in casa, crepes etc.) “.
Le censure sono inammissibili in quanto prive di specifiche censure avverso la motivazione della sentenza impugnata. Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella circostanza che i quesiti di diritto sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice. Le censure in ordine alla motivazione, infine, sono prive di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione, nonchè di un momento di sintesi.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011