Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15800 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
G.G., elett.te dom.to in Roma, alla Via dei Savorelli
n. 11, presso lo studio dell’avv. CHIOZZA Anna, dalla quale è
rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia e Romagna n. 2/2009/04 depositatali 13/1/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 22/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da G.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Modena n. 270/3/2006 che aveva respinto il ricorso del G. avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 2000-2004.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, le parti hanno presentato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21, 24 e 57, laddove la CTR ha accolto l’appello sulla base di domande non formulate dal contribuente con il ricorso introduttivo.
La censura è fondata. Con il ricorso proposto in 1^ grado il G. dedusse, quale unico motivo dell’illegittimità dell’imposta, la violazione dell’art. 33 della VI Direttiva 77/388 CEE; solo con successiva memoria dedusse la mancanza di un’autonoma organizzazione. Dovendosi escludere che nella specie ricorressero i presupposti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, per la integrazione dei motivi di ricorso, il giudizio tributario avrebbe dovuto avere ad oggetto le sole contestazioni mosse dal contribuente nel ricorso introduttivo; e pertanto la CTR avrebbe dovuto limitare il proprio esame alla sussistenza o meno dell’assunto contrasto con la normativa comunitaria, senza estendere la propria indagine sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione.
La circostanza che l’Agenzia dell’Entrate, nel costituirsi in sede di appello, non abbia eccepito la novità della domanda non comporta, come assunto dal controricorrente, la formazione di un giudicato interno a riguardo, avendo la CTP rigettato il ricorso; nè l’accettazione del contraddittorio in sede di appello preclude la possibilità della rilevabilità della novità della domanda in questa sede: la “mutatio libelli”, infatti, va rilevata d’ufficio dal giudice di secondo grado e, in mancanza, in sede di legittimità (Sentenza n. 27890 del 24/11/2008).
La sentenza impugnata va pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal G. avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 2000-2004.
L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del merito e la condanna del G., alla rifusione, in favore dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal G. avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 2000- 2004; compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna il G., alla rifusione, in favore dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011