Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5668 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 800/2013 R.G. proposto da:

S.C.F., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi

Manzi del Foro di Roma e dall’avv. Cesare Glendi del Foro di Genova,

con domicilio eletto in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5,

presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia Sezione staccata di Brescia n. 280/67/11 pronunciata il

27.6.2011 e depositata l’8.11.2011.

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 17.12.2019 dal

consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

Fatto

RILEVATO

che

1. S.C.F. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo tre avvisi di accertamento notificatigli dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF, IRAP, IVA relative agli anni, 2000, 2001 e 2002.

2. La Commissione adita, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, annullava il rilievo concernente l’omessa contabilizzazione di ricavi per Euro 73.738,51, per l’anno 2002, e respingeva nel resto le richieste del contribuente.

3. Questi proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, la quale con sentenza n. 280/67/11, pronunciata il 27.6.2011 e depositata l’8.11.2011, confermava la sentenza impugnata.

5. Avverso tale decisione il S. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

6. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e resiste con controricorso.

7. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 17.12.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. In data 28.11.2019 e 2.12.2019 il ricorrente, premesso di aver fornito adeguata prova: a) del perfezionamento del procedimento di definizione agevolata di cui alla D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, corredata dalle quietanze di pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata anzidetta; b) del collegamento tra tale definizione agevolata e gli atti impositivi impugnati; c) dell’adempimento di tutte le formalità previste dalla normativa sulla “rottamazione delle cartelle”; nonchè, assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la predetta dichiarazione, ai sensi dell’art. 6 cit., comma 2, chiedeva al Collegio di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

2. Invero, la rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

3. In difetto dei requisiti previsti dall’art. 390 cit., l’atto di rinuncia non è tuttavia idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, essendo tale atto indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (v. Sez. Un. sent. n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01).

4. Le spese processuali possono essere compensate in adesione al principio enunciato da questa Corte con sentenza n. 10198 del 27/4/2018 in base al quale in tema di definizione agevolata, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2 ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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