Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5682 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. un., 02/03/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 02/03/2020), n.5682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di Sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36217/2018 proposto da:

HERMIT CRAB S.A., PUNTA ASPERA S.A., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati

STEFANIA CONTALDI e GIAN LUCA CONTALDI;

– ricorrenti –

contro

JUNO 1 S.R.L., (quale cessionaria di un portafoglio di crediti

vantati originariamente dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.), e

per essa, quale mandataria, la PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato LEONARDO PATRONI GRIFFI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

B.L., B.N.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1107/2018 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

IMMACOLATA ZENO, il quale chiede la declaratoria della giurisdizione

del giudice italiano.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del marzo 2018 la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., per il tramite della sua mandataria e rappresentante, Business Partener Italia Società Consortile per Azioni, conveniva davanti al tribunale di Alessandria i sig.ri B.L. e B.N., nonchè le società Hermit Crab S.A. e Punta Aspera S.A. (l’atto di citazione veniva altresì notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi della signora D.B.M.L., deceduta il (OMISSIS), nell’ultimo domicilio di costei), deducendo:

che essa attrice vantava nei confronti della società fallita (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) un credito di 15 milioni di Euro, già ammesso al passivo del fallimento;

– che, a garanzia del suddetto credito, i sig.ri D.B.M.L., B.L. e B.N. avevano rilasciato una fideiussione a prima richiesta;

– che i suddetti fideiussori avevano conferito tutto il loro patrimonio immobiliare alla Hermit Crab S.A., della quale detenevano l’intero capitale, sottoscrivendo un aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria;

– che la società Hermit Crab S.A. aveva a propria volta conferito tale patrimonio immobiliare alla sua partecipata Punta Aspera S.A., sottoscrivendo un aumento di capitale sociale di pari valore deliberato dall’assemblea straordinaria.

Tanto premesso, l’attrice – sostenendo che i suddetti atti dispositivi erano destinati a sottrarre il patrimonio immobiliare dei fideiussori della società (OMISSIS) s.a.s. alla garanzia dei creditori di quest’ultima – chiedeva dichiararsi nulli per simulazione ex art. 1418 c.c., e, in subordine, revocarsi perchè pregiudizievoli per i creditori ex art. 2901 c.c., i seguenti atti:

– il verbale di assemblea straordinaria del 18 marzo 2013 della società Hermit Crab S.A., redatto dal notaio W. di (OMISSIS), avente ad oggetto l’aumento di capitale di tale società mediante l’emissione di azioni sottoscritte dai signori D.B.M.L., B.L. e B.N. e da costoro liberate mediante conferimento dei beni immobili di loro proprietà analiticamente descritti nel verbale assembleare;

– il verbale di assemblea straordinaria del 31 maggio 2013 della società Punta Aspera S.A., redatto dal medesimo notaio W. di (OMISSIS), avente ad oggetto l’aumento di capitale di tale società mediante l’emissione di azioni sottoscritte dalla società Hermit Crab S.A. e da questa liberate mediante conferimento dei medesimi suddetti beni immobili;

– gli atti del notaio Forino di Milano dell’8 aprile 2013 e del 12 giugno 2013, di deposito, della L. 16 febbraio 1913, n. 89, ex art. 106 (Legge Notarile), degli atti del notaio W. del 18 marzo 2013 e, rispettivamente, del 31 maggio 2013.

I convenuti si costituivano eccependo, prima di ogni altra difesa, il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice lussemburghese.

Il tribunale di Alessandria, riservatosi in prima udienza sull’eccezione di difetto di giurisdizione, scioglieva la riserva ritenendo di dover decidere la questione preliminare unitamente al merito e assegnando alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c..

Le società Hermit Crab S.A. e Punta Aspera S.A. hanno quindi richiesto a questa Suprema Corte il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sostenendo che l’azione di nullità per simulazione degli atti documentati dai suddetti verbali assembleari (delibere di aumento di capitale e contestuale conferimento di immobili da parte dei sottoscrittori delle azioni di nuova emissione) apparterrebbe alla giurisdizione del Granducato di Lussemburgo, ai sensi dell’art. 24, n. 2 del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento Europeo del consiglio del 12 dicembre 2012.; la giurisdizione sulla domanda (principale) di simulazione, sostengono inoltre le ricorrenti, attrarrebbe anche la giurisdizione sulla domanda revocatoria (subordinata) la giurisdizione sulle domande (accessorie) di simulazione o, in subordine, di revoca degli atti notaio Forino di deposito in Italia dei suddetti verbali assembleari ex art. 106 L. Not..

La società Prelios Credit Servicing s.p.a., nella sua dichiarata qualità di mandataria della Juno 1 s.r.l., cessionaria dei crediti vantati dal Banca Nazionale del Lavoro nei confronti dei signori D.B.M.L., B.L. e B.N. ha depositato controricorso.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice italiano.

Tanto i ricorrenti quanto la contro ricorrente hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI IN DIRITTO

Le ricorrenti, sulla premessa che la domanda giudiziale ha ad oggetto (anche) la declaratoria di nullità (per simulazione) di delibere assembleari di due società entrambe aventi sede nel Granducato di Lussemburgo, assumono la giurisdizione del Granducato in base al disposto dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1215/12 UE, per il cui disposto hanno competenza esclusiva “in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede”.

L’argomentazione delle ricorrenti prende le mosse dal principio, enunciato nella sentenza di questa Corte n. 17467 del 2013, alla cui stregua il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall’organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicchè le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima.

Sulla scorta del menzionato presupposto concettuale, le ricorrenti sottolineano come l’azione di nullità per simulazione proposta dall’attrice tenda a contestare la validità dell’intera fattispecie negoziale documentata dai verbali di assemblea straordinaria impugnati dall’attrice, sia per la parte concernente la Delibera di aumento del capitale sociale, sia per la parte concernente la sottoscrizione delle azioni e i conferimenti effettuati dai sottoscrittori; donde, si argomenta, la riconducibilità di tale domanda alla materia della “validità delle decisioni” dell’organo assembleare delle società lussemburghese, con conseguente attrazione alla giurisdizione lussemburghese della domanda subordinata revocatoria e delle domande accessorie relativi agli atti del notaio Forino.

Gli argomenti prospettati dalle ricorrenti non possono essere condivisi e queste Sezioni Unite devono affermare la giurisdizione del giudice italiano.

L’esatta interpretazione della disposizione che assegna al giudice dello Stato membro in cui ha sede una società la giurisdizione in materia di validità delle decisioni degli organi sociali è stata chiaramente enunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 7 marzo 2018 E.ON Czech Holding, C-560/16, pronunciata con riferimento all’art. 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001, il cui disposto è stato poi trasfuso nell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1215/12 UE.

Nei paragrafi 31, 32 e 33 della suddetta sentenza E.ON Czech Holding la Corte di giustizia ha infatti precisato quanto segue:

“31 L’obiettivo primario perseguito dall’art. 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 è dunque quello di centralizzare la competenza allo scopo di evitare decisioni contraddittorie in ordine all’esistenza delle società e alla validità delle Delibere dei loro organi (sentenza del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty, C-372/07, EU:C:2008:534, punto 20).

32 I giudici dello Stato membro nel quale la società ha la sua sede sembrano, infatti, trovarsi nella posizione migliore per dirimere controversie di tale genere, in particolare per via del fatto che le formalità di pubblicità della società sono svolte all’interno di questo stesso Stato. L’attribuzione di una tale competenza esclusiva a detti giudici è dunque effettuata nell’interesse della buona amministrazione della giustizia (sentenza del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty, C?372/07, EU:C:2008:534, punto 21).

33 Tuttavia, la Corte ha statuito che da ciò non può dedursi che sia sufficiente che un’azione giudiziaria presenti un qualsivoglia nesso con una decisione adottata da un organo di una società perchè sia applicabile l’art. 22, punto 2, del regolamento n. 44/2001 (sentenza del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty, C:I11372/07, EU:C:2008:534, punto 22), e che il campo di applicazione di tale disposizione riguarda esclusivamente le controversie nelle quali una parte contesta la validità di una decisione di un organo di una società alla luce del diritto delle società applicabile o delle disposizioni statutarie attinenti al funzionamento dei suoi organi (sentenze del 2 ottobre 2008, Hassett e Doherty, C:372/07, EU:C:2008:534, punto 26, e del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C:302/13, EU:C:2014:2319, punto 40)”.

Così definita la portata applicativa dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1215/12 UE, il Collegio rileva che la domanda di nullità, per simulazione, degli atti documentati negli impugnati verbali di assemblea straordinaria delle società qui ricorrenti non postula la verifica della validità di tali atti “alla luce del diritto delle società applicabile o delle disposizioni statutarie attinenti al funzionamento dei suoi organi” (vale a dire, in altri termini, non pone la questione della conformità alle regole legali e statutarie delle delibere di aumento di capitale ed emissione di nuove azioni e dei conseguenti atti di sottoscrizione delle nuove azioni e liberazione delle stesse mediante conferimenti immobiliari); bensì postula la verifica della conformità delle volontà – collegiali e individuali – rappresentate nei verbali impugnati con la effettiva volontà dei soggetti che hanno compiuto gli atti documentati in tali verbali. Non si tratta cioè, in sintesi, di giudicare della validità dei suddetti atti alla stregua delle disposizioni che disciplinano il funzionamento degli organi della società (non mai posta in discussione da parte attrice), ma di giudicare della corrispondenza tra le volontà dichiarata nei verbali impugnati e quelle effettive, asseritamente divergenti.

La controversia non rientra, quindi, nell’ambito applicativo dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1215/12 UE

E’ poi appena il caso di rilevare che le argomentazioni spese nella memoria illustrativa di parte ricorrente in ordine alla legge applicabile nell’accertamento della simulazione dedotta in giudizio riguardano, appunto, la legge applicabile e non la giurisdizione e queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di sottolineare che “la determinazione della giurisdizione precede sul piano logico quella della legge applicabile” (ord. n. 3841 del 2007)”.

Del pari prive di pertinenza alla questione di giurisdizione vanno giudicate le argomentazioni spese nella memoria illustrativa di parte ricorrente in ordine alla inopponibilità alla società di una simulazione del conferimento derivante da un accordo simulatorio tra i soci (qualificabile come patto parasociale, cfr. Cass. n. 17467/13, cit.) e in ordine alla diversa soluzione che potrebbe offrirsi, secondo il diritto italiano e secondo il diritto lussemburghese, alla questione della configurabilità di una simulazione del conferimento derivante da un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l’amministratore della società. Si tratta, all’evidenza, di argomentazioni che riguardano il merito della domanda di simulazione e non la questione dell’individuazione dello Stato a cui appartiene il giudice munito di giurisdizione su tale domanda.

In definitiva quindi – esclusa l’applicabilità, nella specie, del disposto dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1215/12 UE – va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla intera controversia, in quanto i convenuti B.L. e B.N. risiedono in Italia (art. 4, comma 1, del regolamento) e per le società convenute, aventi sede nel Granducato di Lussemburgo, opera la disposizione di cui all’art. 8, n. 1, del regolamento (“Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;”). A quest’ultimo proposito va infatti evidenziato che, per un verso, la domanda di simulazione del conferimento degli immobili di B.L. e N. alla società Hermit Crab S.A. deve essere decisa nel litisconsorzio necessario dei conferenti e della società e, per altro verso, che tale domanda è strettamente collegata alla domanda di simulazione del conferimento degli immobili della società Hermit Crab S.A. alla società Punta Aspera S.A..

Le spese del presente regolamento saranno regolate in sede di merito.

P.Q.M.

La Corte regola la giurisdizione dichiarando la giurisdizione del giudice italiano.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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