Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5503 del 28/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5503
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26233/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Unicalcestruzzi Spa;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 891/04/17, depositata il 5 giugno 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre
2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.
Fatto
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle dogane impugna per cassazione, con quattro motivi, la decisione della CTR in epigrafe, che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il diniego di rimborso della somma per le addizionali sulle accise corrisposte sui consumi di energia elettrica negli anni 2010 e 2011, avanzata dalla contribuente sull’assunto del contrasto tra la disciplina interna e la normativa unionale.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, in particolare, la società Unicalcestruzzi Spa era priva di legittimazione attiva in quanto consumatore finale e non soggetto passivo dell’imposta.
La contribuente è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione è stata avviata alla notifica a mezzo del servizio postale universale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Agenzia, peraltro, non ha dato prova della ricezione dell’atto, non avendo depositato, fino al giorno dell’udienza camerale, l’avviso di ricevimento della raccomandata stessa (nè, del resto, della ricevuta di spedizione).
Manca, dunque, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, nei confronti dell’Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020