Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5586 del 28/02/2020
Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5586
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. PACILLI G. A. R. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17914/2018 proposto da:
A.A.M., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour
presso lo studio dell’avvocato Seregni Massimo Carlo che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Aresi Tiziana;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il
01/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2019 dal consigliere Lina RUBINO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A.A.M., cittadino pakistano, propone ricorso per Cassazione articolato in due motivi nei confronti del decreto n. 1329/2018 del Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione Internazionale – in data 1 maggio 2018, con il quale veniva confermato il rigetto della propria domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine di protezione internazionale ed in ulteriore subordine di protezione sussidiaria presentata alla Commissione territoriale di Gorizia.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Dalla 5entema si evince che il ricorrente dichiarava di provenire dalla regione del PUNJAB, di essere stato un manager incaricato di mandare gli studenti all’estero per ragioni di studio, di essere stato più volte minacciato da organizzazioni terroristiche, dal 2010 in poi, di essere espatriato dal 2016 attraverso la Russia, di aver chiesto asilo in Norvegia e poi in Germania, e di essersi spostato senza attendere di conoscere l’esito delle proprie domande.
Il Tribunale di Trieste non riteneva credibile nè sostenuta da alcun riscontro la sua versione dei fatti, rilevando che mancassero elementi concreti da cui inferire un pericolo di persecuzione per motivi di razza religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica idonei a legittimare la concessione dello stato di rifugiato.
In ordine alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, riteneva che non sussistessero fondati motivi per ritenere che, ove fosse tornato al paese d’origine, il ricorrente sarebbe stato esposto al pericolo di subire un grave danno.
Escludeva che nel Punjab fosse in atto una situazione di pericolo indiscriminato ed escludeva la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, ritenendo contraddittorio e privo di verosimiglianza il racconto del richiedente.
Il ricorso è inammissibile per la completa mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3: tale requisito, considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la sola lettura del ricorso non integrata dalla lettura della sentenza, non consente una completa ricostruzione e neppure una adeguata comprensione della fattispecie sottoposta all’esame della Corte: la sommaria esposizione dei fatti di causa manca totalmente e la comprensione della vicenda del ricorrente non sarebbe possibile senza attingere alla lettura dle provvedimento impugnato.
Ciò rende superfluo l’esame ed anche la sommaria esposizione dei motivi.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso;
dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020