Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5613 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19440/2019 proposto da:

N.R., S.S. e S.M., domiciliati in Roma,

presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Salvatore Alagna, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., domiciliato in Roma, via Archimede 10,

presso l’avvocato Viviana Callini, rappresentato e difeso

dall’avvocato Laura Spadaro, giusta procura in atti;

– controricorrente –

e

B.A. e M.G.;

– intimati –

avverso sentenza della Corte d’appello di Palermo, depositata il

21/11/16;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/19 dal Cons. Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – N.R., S.S. e S.M. ricorrono per tre mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., nonchè di B.A. e M.G., contro la sentenza del 21 novembre 2016 con cui la Corte d’appello di Palermo ha accolto parzialmente il loro appello avverso sentenza del Tribunale di Marsala, sentenza resa in accoglimento della domanda del Fallimento, di condanna di S.A., cui sono succeduti per causa di morte gli odierni ricorrenti, unitamente a B.A. e M.G., al risarcimento dei danni cagionati in veste di amministratori della società poi fallita, ai sensi degli artt. 2392,2393 e 2394 c.c., in relazione alla L. Fall., art. 146, risarcimento che il Tribunale ha quantificato in Euro 25.967.935,26, e che la Corte d’appello ha ridotto nei limiti di un terzo della somma per ciascun originario convenuto, con il vincolo della solidarietà.

2. – Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. resiste con controricorso, mentre non spiegano difese gli altri intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 297 c.p.c., comma 4, artt. 392 e 393 c.p.c., in relazione all’art. 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver disatteso un’eccezione di estinzione del processo perchè sospeso e tardivamente riassunto dopo il venir meno della causa di sospensione.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e 2393 c.c. e L. fall., art. 146, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che sui fatti nei quali si sarebbe concretizzata la responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio fosse sceso il giudicato per effetto di una sentenza resa nei loro riguardi dalla Cassazione penale.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 307 c.p.c., artt. 3 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo concernente l’illegittimità costituzionale dell’art. 307 c.p.c., per il fatto che esso, nella formulazione applicabile quoad tempus, escludesse la rilevabilità officiosa dell’estinzione del giudizio.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Stabilisce l’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

Tale disposizione pone a carico del ricorrente per cassazione un duplice collegato onere di rilievo formale-contenutistico, onere da un lato intuitivamente attinente alla narrazione di quanto dagli atti o dai documenti emerge, dall’altro alla loro “localizzazione”.

Quanto al primo aspetto, posto che il giudizio di legittimità è retto dal principio di autonomia del ricorso per cassazione (p. es. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308, con riguardo all’osservanza dell’altro requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa), principio che preclude alla Corte il diretto accesso al fascicolo processuale, è del tutto ovvio che il ricorrente per cassazione debba riferire ad essa quale sia, per la parte rilevante, il contenuto dell’atto o del documento, riassumendolo o trascrivendolo a seconda di quanto di volta in volta occorra, per la ragione, come si diceva intuitiva, che, altrimenti, la Corte non ha modo di intendere di cosa il ricorrente stia discorrendo.

Sicchè la sorte del ricorso non autosufficiente, in quanto mancante del riassunto-trascrizione degli atti e dei documenti a seconda dei casi posti a fondamento di esso, non può che essere l’inammissibilità, per il fatto che un simile ricorso finisce ineluttabilmente per essere come tale incomprensibile, giacchè la sua comprensione richiederebbe alla Corte di integrarne il testo con l’accesso diretto al fascicolo processuale, che le è invece come si diceva precluso. Ed è agevole osservare, al riguardo, che, quantomeno per tale aspetto, il requisito in discorso, non è neppure un’emanazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, introdotto con il D.Lgs. n. 40 del 2006, ma è coessenziale alla stessa configurazione del giudizio di legittimità, quale corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, corollario che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, è stato con tale intervento di riforma soltanto “tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4” (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077). Insomma, per riassumere il concetto con le parole del regolamento Cedu, i contenuti del ricorso debbono essere di per sè sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso medesimo senza dover consultare altri documenti.

Quanto al secondo aspetto, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che il citato art. 366, n. 6, esige inoltre che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto, almeno qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè, beninteso, nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile.

Nel caso in esame, nelle sue tre censure, il ricorso si fonda essenzialmente:

-) su un’istanza di sospensione del giudizio richiesta dal Fallimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la pendenza di un processo penale a carico degli originari convenuti, processo in tutto o in parte concernente – questo quanto riesce pressappoco a comprendersi – i medesimi fatti posti a fondamento dell’azione risarcitoria;

-) sulla successiva ordinanza di sospensione del 27 settembre 1999, trascritto in ricorso non solo dispositivo;

-) sulla sentenza della Corte di cassazione penale numero 6825 del 2007;

-) sulla sentenza resa dalla Corte d’appello in sede di rinvio disposto con la decisione appena citata;

-) su un ricorso in riassunzione del 1 dicembre 2009;

-) su un verbale contenente la dichiarazione del decesso dell’originario convenuto S.A.;

-) sul conseguente provvedimento di dichiarazione dell’interruzione;

-) sull’atto di riassunzione notificato in data 11 dicembre 2010.

Ciò detto, a parte il fatto che nessuno di tali atti e documenti è localizzato, sicchè sol per questo ricorre inammissibilità di cui dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il dato ancor prima pregnante è che il ricorso è totalmente carente dal versante del primo aspetto di cui si è poc’anzi trattato: e cioè non riesce punto a comprendersi in che cosa consistesse, in concreto, l’addebito di responsabilità rivolto nell’atto introduttivo del giudizio al S.A., che per la verità non si sa neppure quale specifica carica ed in quale arco temporale abbia ricoperto in (OMISSIS) S.r.l., nè si sa quale in specifico fossero le imputazioni rivoltegli in sede penale e, dunque, quale l’interferenza tra il giudizio penale e quello civile, nè si comprende cosa esattamente la Corte di cassazione penale abbia deciso, a quanto par di comprendere annullando solo in parte la sentenza pronunciata nei riguardi dei tre coimputati, ivi compreso il S..

Di guisa che, in definitiva, il ricorso si infrange contro il rilievo della sua completa incomprensibilità, giacchè la Corte di cassazione non è posta in grado di comprendere se e quando effettivamente, una volta cessata la causa di sospensione, il giudizio civile dovesse essere tempestivamente riassunto e se, d’altro canto, la Corte territoriale abbia posto a base della propria decisione accertamenti penali coperti dal giudicato, come si afferma nella sentenza impugnata, ovvero accertamenti penali ancora in itinere come – incomprensibilmente – si sostiene nel ricorso.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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