Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5311 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15536-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASTIELLO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI CAUSI;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 73/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza pubblicata il 17 aprile 2018, la Corte di appello di Napoli rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, emessa dal Tribunale di Napoli il (OMISSIS) su ricorso di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a..

Osservava la Corte distrettuale, per quanto qui rileva: che il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione delle parti erano stati ritualmente notificati a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica della società risultante dalla visura camerale; che la mancata sottoscrizione degli estratti di ruolo, che erano stati formati digitalmente, non ne comportava l’invalidità, essendo i medesimi riferibili ict oculi alla società di riscossione; che, avendo riguardo all’eccezione di prescrizione dei debiti tributari, le cartelle esattoriali cui facevano riferimento gli estratti di ruolo erano state regolarmente notificate alla società, essendo state consegnate a dipendenti qualificatisi come addetti al ritiro degli atti e che i corrispondenti debiti erariali erano stati riportati nel bilancio della società fallita del 2015, per cui doveva ritenersi che la stessa avesse piena consapevolezza della esigibilità delle suddette obbligazioni.

2. – Avverso tale pronuncia è proposta una impugnazione per cassazione basata su tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha notificato controricorso sul presupposto del proprio subentro a Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a..

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è dedotta la nullità del procedimento per violazione della L. Fall., art. 15, comma 3. Deduce la ricorrente che la notifica sia stata eseguita unicamente a mezzo PEC, senza alcun accertamento circa l’effettiva conoscenza da parte del destinatario del contenuto del messaggio. In particolare, il Giudice delegato avrebbe mancato di accertare se, trattandosi di società cancellata dal registro delle imprese il (OMISSIS), il legale rappresentante dell’impresa fosse stato posto nella condizione di avere notizia della pendenza del ricorso e dell’udienza di convocazione delle parti.

Il motivo è mancante di fondamento.

Come rammentato da questa stessa Corte (cfr. Cass. 12 gennaio 2017, n. 602, in motivazione), l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore, da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, l’imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima. In tal senso, è stato precisato che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso, il quale fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi in questione, il legislatore del 2012 ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. In detta prospettiva ben si giustifica dunque l’affermazione per cui “va escluso (…) che residuino in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocatone debbano essere notificati, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., e segg. o art. 145 c.p.c., (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società” (cent. cit.; in tema cfr. pure Cass. 7 agosto 2017, n. 19688, che nega espressamente, per le ipotesi di irreperibilità riferita alla società fallenda, l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c.).

Non vi è pertanto alcuna ragione che induca a ritenere dovessero essere adottate forme notificatorie diverse e ulteriori rispetto a quelle specificamente previste dalla L. Fall., art. 15, comma 3; nè può assumere rilevanza, come è ovvio, la mancata conoscenza degli atti da parte del destinatario, ove non vi sia ragione di dubitare del fatto che la notificazione a mezzo PEC sia regolarmente avvenuta.

2. – Col secondo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’a L. Fall., art. 5, e art. 15, comma 4. La società istante contesta quanto affermato dalla Corte di merito in punto di insolvenza. Rileva che, in assenza di sottoscrizione, da parte del funzionario o dell’incaricato competente, gli estratti di ruolo dovevano ritenersi affetti da nullità. Richiama la necessità, da parte del Tribunale, di far ricorso ai poteri ufficiosi che sono previsti dalla legge: poteri che sarebbe doveroso impiegare “daddove il debitore non ha avuto la possibilità di difendersi”.

Il motivo è infondato.

Nei generici termini in cui è formulato, l’assunto di parte ricorrente si scontra col principio per cui, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (Cass. 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass. 7 settembre 2018, n. 21844; Cass. 29 settembre 2018, n. 21290).

Quanto alla doglianza incentrata sulla mancata spendita dei poteri officiosi di indagine, non è spiegato quale sia l’accertamento che i giudici del merito avrebbero dovuto porre in atto: in conseguenza, non risulta nemmeno chiarito se tale accertamento fosse correlato a fatti dedotti quali allegazioni difensive (evenienza, questa, che condiziona il concreto impiego dei detti poteri: Cass. 23 luglio 2010, n. 17281; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24721; Cass. 11 marzo 2019, n. 6991).

3. – Col terzo mezzo la ricorrente oppone la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 2709 c.c.. Deduce che la Corte di appello si sarebbe limitata ad assumere la validità della notifica delle cartelle esattoriali, trascurando di considerare che all’agente notificatore è fatto obbligo di inoltrare un avviso raccomandato quando l’atto sia ritirato da persona diversa dal destinatario. Con riguardo all’affermazione della Corte di appello per cui i debiti erariali risultavano iscritti in bilancio l’istante rileva, poi, che l’apprezzamento del giudice del merito circa le annotazioni dei libri contabili debba essere sufficientemente motivato.

Il motivo è inammissibile.

Esso risulta del tutto carente di autosufficienza con riferimento alla asserita irregolarità delle notificazioni, giacchè nulla è chiarito con riguardo alle specifiche attività poste in atto in relazione alla notifica di ogni singola cartella. Una volta preso atto che sul punto il motivo resiste a censura, non vi è modo di contestare efficacemente la statuizione con cui la Corte di appello ha disatteso l’eccezione di prescrizione: e ciò in quanto la ricorrente non assume che talune delle notificazioni delle cartelle esattoriali sia stata operata quando il termine prescrizionale era oramai decorso. Ne consegue che le considerazioni della società istante attinenti al contestato valore probatorio del bilancio del 2015 risultai, essere priva di decisività.

4. – Il ricorso è rigettato.

5. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA