Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5374 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. I, 27/02/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 27/02/2020), n.5374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30802-2018 proposto da:

A.T., rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO SASSI e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 4.9.2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso interposto da A.T., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale in precedenza emanato dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto la A. affidandosi a tre motivi, il primo dei quali a sua volta articolato in diversi profili.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14,27, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1,3,5,7,14,16 e 19 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perchè il Tribunale le avrebbe erroneamente denegato sia la protezione internazionale che quella umanitaria senza disporre la sua audizione personale, senza esaminare i documenti che erano allegati al ricorso, senza valutare la situazione effettiva del Paese di provenienza nè la storia personale riferita dalla A., senza apprezzare il principio di prova favorevole al richiedente la protezione che era stata acquisito nell’ambito del giudizio di merito e senza tener conto della persecuzione religiosa perpetrata in (OMISSIS) dal gruppo terroristico denominato “(OMISSIS)”.

Il motivo è, nelle sue varie articolazioni, in parte inammissibile e in parte infondato. In particolare, è infondata la censura relativa alla mancata audizione personale della richiedente nel corso della fase giurisdizionale, poichè il rinnovo in sede giudiziaria dell’audizione del richiedente non è obbligatorio in tutti i casi, bensì solo allorchè la domanda non possa essere respinta, in quanto manifestamente infondata, già sulla base degli elementi in atti (Cass. Sez.1, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv.652815); ill ricorrente, nel caso di specie, non deduce nemmeno la presenza di tale presupposto, ma si limita a dolersi della mancata audizione senza null’altro argomentare in proposito.

Inammissibile, per difetto di specificità, è la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del Tribunale, dei documenti depositati dalla A. in uno al ricorso, posto che la ricorrente non indica neppure quali sarebbero detti documenti, nè deduce alcunchè circa la loro rilevanza e concludenza ai fini della decisione sull’istanza di protezione internazionale.

Infondata è invece la doglianza relativa al mancato esame, da parte del giudice di merito, della situazione esistente in (OMISSIS), posto che dal decreto impugnato emerge che detta disamina è stata condotta dal Tribunale (cfr. pag.2).

Stesso dicasi per l’ulteriore doglianza relativa alla mancata considerazione della storia personale riferita dalla richiedente, poichè – a differenza di quanto quest’ultima sostiene nel motivo in esame – il Tribunale ha esaminato tale storia, ritenendola tuttavia irrilevante ai fini della concessione della protezione internazionale, posto che la A. aveva dichiarato di essersi allontanata dal Paese di origine alla ricerca di un futuro migliore per la figlia minorenne. Peraltro va aggiunto che tale racconto è stato ritenuto, dallo stesso Tribunale, idoneo ai fini della concessione della protezione umanitaria, il che conferma l’avvenuta considerazione della narrazione.

Inammissibile è – ancora – la censura relativa all’omessa valutazione del principio di prova che la ricorrente avrebbe offerto al giudice di merito, posto che non viene indicato quale sarebbe tale principio di prova, nè alcun elemento specifico che il Tribunale avrebbe omesso di considerare.

Infine, inammissibile è l’ultimo profilo, relativo all’attività del gruppo terroristico “(OMISSIS)” in (OMISSIS), perchè dalla decisione impugnata non emerge che tale censura sia stata proposta nel corso del giudizio di merito, nè la ricorrente indica in quale momento processuale, e con quale atto o documento, tale questione sarebbe stata introdotta innanzi il Tribunale. Dal che discende, appunto, l’inammissibilità della doglianza in esame per novità.

Con il secondo motivo del ricorso, la A. lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria da lei proposta nel giudizio di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La censura è palesemente inammissibile. Poichè infatti già la Commissione territoriale aveva a suo tempo concesso all’odierna ricorrente la tutela umanitaria, il mancato esame della relativa domanda è giustificato dall’evidente carenza di interesse della A. ad una pronuncia che, in linea teorica, le avrebbe potuto assicurare una forma di protezione della quale la stessa già beneficiava. Nè appare possibile dedurre il vizio in questa sede, poichè comunque la A. non avrebbe alcun interesse alla cassazione della decisione impugnata sul punto specifico, proprio in vista del fatto che la stessa già gode della protezione umanitaria. Sul punto, è opportuno ribadire il principio per cui “E’ inammissibile, per difetto d’interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all’emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016 Rv. 642050).

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 136 perchè il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare manifestamente infondato il ricorso, con conseguente perdita, da parte della A., del diritto di fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ed ingiustificata compressione del suo diritto di agire e difendersi in giudizio, riconosciuto dall’art. 24 Cost.

La censura è inammissibile.

Si deve infatti ribadire che “La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione stesso D.P.R., ex art. 170 dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018, Rv.647941; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017, Rv.646597).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio da parte del Ministero intimato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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