Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5336 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 27/02/2020), n.5336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14233-2013 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI

9, presso lo studio dell’avvocato CARBONE ALESSANDRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAGUSO GIUSEPPE giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI BARI

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso; udito per il controricorrente l’Avvocato

PISANA che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.S. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 194/1/12, depositata il 3.12.2012, con la quale la CTR della Puglia aveva accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il rimborso dell’IRAP per le annualità 2004,2005 e 2006, richiesto dal G. quale esercente la professione di medico di base convenzionato con il SSN.

2. In particolare, la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio ritenendo che, per quel che qui rileva, “la concorrente presenza di attrezzature e di personale”, fossero tali da far ritenere dotata di autonoma organizzazione l’attività professionale espletata dal contribuente.

3. Avverso tale sentenza ricorre G.S. affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, per avere il giudice di secondo grado errato nel delineare l’ambito soggettivo ed oggettivo di operatività dell’IRAP, in particolare, ritenendo che il medico convenzionato che si avvale dell’operato di un dipendente con le funzioni di segretaria debba essere tenuto al pagamento dell’IRAP.

2. Con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dall’assenza di motivazione in ordine alle ragioni addotte dal giudice di prime cure per qualificare il contribuente, soggetto, legittimato al rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di imposta IRAP.

3. Il primo motivo del gravame s’appalesa fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

4. Il Collegio ritiene, infatti, di condividere e dare continuità, alla giurisprudenza di questa Corte, formatasi sulla “materia controversa” in disamina, a partire dalla sentenza n. 9451 del 2016, con la quale le Sezioni Unite hanno statuito, sul presupposto dell’IRAP, il principio di diritto secondo cui “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. n. 447 del 1997, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

5. Alla luce dei principi richiamati, appare evidente, che il giudice di secondo grado ha, palesemente, disatteso l’orientamento dianzi richiamato di questa Corte; atteso che ha ritenuto che, il contribuente fosse tenuto al pagamento dell’IRAP, per essersi avvalso, nell’espletamento della propria attività professionale di una segretaria, violando così apertamente il suddetto principio giurisprudenziale.

6. Al riguardo, va rilevato che, nel caso che occupa, il contribuente ha affermato la circostanza, non smentita sulla base di quanto affermato dalla CTR, e dalla controparte, che la segretaria operava in regime di part-time (quattro ore settimanali), e quindi, senza rappresentare unità lavorativa utile a costituire elemento idoneo a costituire autonoma organizzazione, rilevante per l’applicazione dell’IRAP.

7. A ciò aggiungasi che, come già desumibile dai principi sopra richiamati, l’espletamento di mere mansioni esecutive, come nel caso di specie, riferentesi all’utilizzazione di una segretaria part-time, non possa costituire elemento significativo per il riconoscimento dell’esistenza di una autonoma organizzazione, atteso che l’esercizio di mansioni esecutive da parte di dipendente addetto alla segreteria non consente di riconoscere a tale attività una specificità incidente e rilevante rispetto all’attività professionale espletata dal contribuente; atteso che l’attività esecutiva quale quella di segreteria amministrativa non risulta in alcun modo riconducibile, in via diretta, al contenuto dell’attività professionale svolta dal medico convenzionato.

8. Per quanto esposto il ricorso risulta meritevole di accoglimento, con assorbimento del secondo motivo rispetto a quanto divisato in merito al primo motivo di gravame; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

9. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza, mentre, considerato il consolidamento, intervenuto solo di recente, della giurisprudenza di legittimità, va disposta la compensazione delle spese del merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito accoglie la domanda introduttiva del contribuente; condanna l’Agenzia delle Entrate, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 500 per compensi, oltre 200 Euro per esborsi, e spese generali al 15%, oltre agli accessori di legge.

Spese del merito compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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