Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15449 del 14/07/2011
Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 14/07/2011), n.15449
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30861/2006 proposto da:
C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato BONANNI EZIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato COLANTONI Domenico giusta delega
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INTESA MEDIOFACTORING S.P.A. (OMISSIS) in persona del Direttore
Generale Dott. A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PREVESA 11, presso lo studio dell’avvocato SIGILLO’ Antonio, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati BENATTI FRANCESCO,
PENAZZI ALDO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2238/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 13/7/2005, depositata il 24/09/2005,
R.G.N. 1412/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/04/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato SIGILLO’ ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso con l’inammissibilità’ del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24/9/2005 la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame interposto dal sig. C.E. nei confronti della pronunzia Trib. Milano 2/11/2002 di accoglimento della domanda azionata con procedimento sommario per ingiunzione nei suoi confronti proposta dalla società INTESA MEDIOFACTORING s.p.a. di pagamento della somma di L. 439.013.836.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 22 motivi.
Resiste con controricorso la società INTESA MEDIOFACTORING s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183 e 184 c.p.c., art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e “di tutte le altre norme di cui al capo di gravame”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 4^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 5^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 6^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “carenza di motivazione, motivazione apparente” su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 7^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1815 c.c., art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con l’8^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1235 c.c., e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 9^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 10^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1939 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con l’11^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 12^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1949 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 13^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1950 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 14^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1939 e 1955 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 15^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1944, 1949 e 1955 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 16^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1941 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 17^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1321 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 18^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1375, 1941, 1949, 1950 e 1955 c.c., art. 2 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 19^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. per “motivazione apparente”.
Con il 20^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 21^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., e segg., art. 1944 c.c., art. 633 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 22^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., artt. 115 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Va anzitutto rilevato che, come eccepito dal controricorrente, non risultano dal ricorrente censurate le rationes decidendi sorreggenti l’impugnata decisione consistenti nella ravvisata inammissibilità dell’appello per mutatio libelli in violazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè nella mancata impugnazione dell’autonoma ratio decidendi secondo cui “l’accordo transattivo (tra Mediofactoring e Edilfornaciai … doveva ritenersi avulso da un preventivo interpello (a CMT)”.
Risulta a tale stregua dal ricorrente non osservato il consolidato principio secondo cui allorquando la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità anche del gravame proposto avverso le altre, non potendo le singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, quand’anche fondate, comunque condurre all’annullamento della decisione stessa (v. Cass., 11/1/2007, n. 389) in quanto l’eventuale relativo accoglimento non incide sulla ratio decidendi non censurata, su cui la sentenza impugnata resta pur sempre fondata (v. Cass., 23/4/2002, n. 5902).
E’ dunque sufficiente che, come nel caso, anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602).
Un tanto non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/7/2005, n. 14740. V. altresì Cass., 11/1/2007, n. 1658).
Atteso quanto sopra rilevato ed esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011