Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5246 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 26/02/2020), n.5246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6025-2016 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE – FROSINONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIO FANI 139, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

56, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA ABBONDANZIERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIO CITTADINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1455/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/02/2015 R.G.N. 158/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per cessazione della materia del

contendere;

udito l’Avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO;

udito l’Avvocato PATRIZIO CITTADINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato la AUSL di Frosinone a pagare a T.S., dirigente medico di primo livello, la somma di Euro 6.508,24 a titolo di retribuzione di posizione secondo la pesatura calibratura degli incarichi approvata con la Delib. 1822/1998 e successive delibere, oltre interessi legali.

2. Per la cassazione della sentenza la AUSL di Frosinone ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, al quale T.S. ha resistito con controricorso.

3. Successivamente al deposito del ricorso la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione “atto deliberativo n. 293 del 20.2.2017 proposta 256 del 20.2.2017”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Le parti nel corso dell’odierna udienza hanno concordemente dichiarato che è venuta meno la materia del contendere a seguito del verbale di conciliazione prodotto dalla ricorrente. Non resta che prendere atto di tale dichiarazione concorde e del sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

5. Le spese sono compensate in relazione alla raggiunta definitiva regolamentazione degli effetti connessi alla controversia de qua.

6. Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex nultis Cass. 11033/2019, 19071/2018, 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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