Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5002 del 25/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 25/02/2020), n.5002
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8135/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
M.A., C. e G., rappresentate e difese
dall’Avv. Giuseppe Minniti, con domicilio eletto in Roma, via Salita
San Nicola da Tolentino 1b, presso lo studio dell’Avv. Domenico
Naso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di
Catanzaro, Sez. dist. Reggio Calabria, n. 9/06/13, depositata il 6
febbraio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre
2019 dal relatore Dario Cavallari.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio ha notificato il 2 giugno 1999 ad M.A., C. e G. un provvedimento di variazione del classamento dell’immobile sito nel Comune di San Roberto, censito al fg. 2, p.lla 115 sub 2.
Le contribuenti hanno proposto ricorso che la CTP di Reggio Calabria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 23/7/02, ha accolto.
L’Ufficio ha presentato appello che la CTR di Catanzaro, Sez. dist. Reggio Calabria, ha respinto con sentenza n. 9/06/13.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Le contribuenti hanno resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul suo gravame nella parte in cui si doleva della mancata specificazione della classe di merito attribuita e dell’inesistenza della rendita determinata.
La contestazione è infondata.
Infatti, il giudice di appello ha espressamente respinto la critica concernente la rendita.
Quanto al profilo relativo alla classe di merito, si rileva che la decisione impugnata ha dato atto della richiesta, proposta dalle contribuenti nel ricorso originario, che fosse riconosciuta la classe 2.
La CTP ha accolto del tutto detto ricorso e, quindi, ha implicitamente fatto propria l’istanza delle attuali controricorrenti.
La CTR, nel respingere l’appello affermando che “La decisione impugnata non si presta ad alcuna censura” ha, pertanto, implicitamente rigettato il gravame sul punto, non incorrendo, dunque, nella violazione prospettata.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che la CTR non avrebbe considerato che si era in presenza di un appartamento in villa con corte annessa e che le caratteristiche dell’immobile erano simili a quelle di altre unità della zona.
La doglianza è infondata.
Infatti, il giudice di appello ha confermato la pronuncia di prime cure con specifico riferimento alla “descrizione delle caratteristiche” del bene, menzionando la circostanza che era “sorretta da abbondante produzione fotografica”.
In questo modo, la CTR ha palesato di avere tenuto conto dell’effettiva struttura del cespite e di tutti gli elementi rilevanti, quali l’esistenza di una corte e le peculiarità dello stesso che lo differenziavano da altri immobili posti nelle vicinanze.
3. Il ricorso è, quindi, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in Euro 500,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 21 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020