Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5077 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. I, 25/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 25/02/2020), n.5077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 19237/2018 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Barbieri,

6 presso lo studio dell’avvocato Ernesto Belisario e rappresentato e

difeso dall’avvocato Armando Cirigliano giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, presso la Prefettura –

Ufficio Territoriale di Crotone;

– intimati –

avverso la sentenza n. 292/2018 della Corte di appello di Potenza,

pubblicata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 09/07/2019.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

– che il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura distrettuale di Potenza e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– che in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’Amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass. SU n. 608 del 15/01/2015 che richiama: Cass. 27 aprile 2011 n. 9411 e Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767), ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass. SU n. 608 cit.).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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