Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15400 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido President – –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20279-2007 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVININI

12, presso lo studio dell’avvocato CASSIANO MASSIMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORIO VALENTINO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– SANTINO & MARIO BERAUD S.P.A., in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17,

presso lo studio dell’avvocato ANGELINI MASSIMO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MINGRINO FRANCESCO PAOLO, FONTANAZZA

SANTO, giusta delega in atti;

– AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS N.

34/B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZARBA SALVATORE, giusta

delega in atti;

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati FAVATA EMILIA, LA PECCERELLA LUIGI

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in

atti;

– controricorrenti –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI, BERAUD UNO S.R.L.;

– intimati –

e sul ricorso 21474-2007 proposto da:

BERAUD UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio

dell’avvocato ANGELINI MASSIMO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FONTANAZZA SANTO, MINGRINO FRANCESCO PAOLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

– AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS N.

34/B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZARBA SALVATORE, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. TORINO, M.S., SANTINO

& MARIO BERAUD S.P.A., – I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE

PER

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimati –

e sul ricorso 22335-2007 proposto da:

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARDUCCI 4, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

PRIVITERA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VAIRA

CARLO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, WINTERTHUR ASSICURAZIONI S.P.A., BERAUD UNO

S.R.L., SANTINO E MARIO BERAUD S.P.A., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 415/2 007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/03/2007 R.G.N. 1710/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato ANGELINI MASSIMO;

udito l’Avvocato CECCONI MAURIZIO; udito l’Avvocato FAVATA EMILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Torino, depositato in data 14.9.2002, M.S., premesso di aver prestato attività lavorativa presso la Beraud Uno s.r.l. e presso la Santino e Mario Beraud s.p.a. a decorrere dal maggio 1971, svolgendo le mansioni di verniciatore industriale con l’utilizzo di materiali e solventi epossidici e vernici varie, lamentava di aver contratto un carcinoma vescicale in conseguenza dell’attività suddetta. Chiedeva pertanto la condanna delle società sopra indicate e dell’Inail al risarcimento dei danni subiti, comprensivi del danno biologico richiesto nei confronti dell’Istituto assicuratore ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13.

Istauratosi il contraddittorio i convenuti contestavano quanto dedotto dal ricorrente in ordine al nesso di causalità fra l’attività svolta e la patologia manifestatasi; le società datoriali chiedevano altresì di essere autorizzate a chiamare in giudizio le compagnie assicuratrici Winterthur e Reale Mutua di Assicurazioni per venire dalle medesime manlevate.

Autorizzata la chiamata delle stesse ed avvenuta la consequenziale costituzione in giudizio, al termine della compiuta istruttoria, con sentenza n. 10198 del 30.6.2005, il Tribunale adito rigettava la domanda ritenendo non provato il nesso di derivazione eziologica fra l’attività svolta e la patologia denunciata.

Avverso tale sentenza proponeva appello il M. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Torino, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza in data 23.3/29.3.2007, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione M. S. con due motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso l’Inail, la Santino e Mario Beraud s.p.a.

e la Beraud Uno s.r.l.; quest’ultima propone altresì ricorso incidentale condizionato nei confronti delle due compagnie assicuratrici, affidato ad un motivo di impugnazione.

La Aurora Assicurazioni s.p.a. (già Winterthur s.p.a.) e la Società Reale Mutua di Assicurazioni resistono a loro volta con controricorso.

La Beraud Uno s.r.l., la Santino e Mario Beraud s.p.a., la Aurora Assicurazioni s.p.a. e la Società Reale Mutua di Assicurazioni hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo del ricorso principale il M. lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’accertata natura non professionale della malattia (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che erroneamente, oltre che in maniera apodittica e stringata, la Corte territoriale, trascrivendo alcuni brevi passi della perizia, si era riportata alle conclusioni del CTU nominato nel predetto grado del giudizio, sebbene tali conclusioni fossero non congruamente motivate, se non addirittura prive di motivazione. Ciò in quanto il predetto CTU non aveva debitamente trattato la questione della natura professionale della patologia vescicale in questione, non aveva fatto alcun accenno a dati epidemiologici per sostenere o respingere la dedotta natura professionale della patologia, ed inoltre aveva inopinatamente ritenuto che non fosse stato possibile accertare la composizione dei prodotti utilizzati dal ricorrente nel corso della protratta attività lavorativa di verniciatore.

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in punto di nesso causale presunto tra la lavorazione espletata e la patologia accertata avuto riguardo al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 13, T.U. ed in particolare: art. 3, allegato 4, e successive norme collegate D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482; D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336; D.M. 27 aprile 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.6.2004 n. 134) con riferimento all’art. 139 cit. T.U., ed ulteriori norme richiamate e collegate. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) sul punto predetto relativo al nesso causale presunto tra la lavorazione espletata e la patologia accertata ed in punto mancanza debita considerazione dei risultati probatori assunti (frequenza dei controlli medico – legali, tipo di verniciatura espletata, necessarietà di revisione delle conclusioni Inail secondo le stesse dichiarazioni dei testi Inail espressamente indicati;

valutazioni IARC).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, facendo proprie le conclusioni della relazione di consulenza medico legale, aveva ritenuto che l’esposizione a sostanze patogene non fosse stata dimostrata e che, trattandosi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro gravasse sul lavoratore.

Ed invero il D.P.R. n. 482 del 1975 indicava, nella tabella delle malattie professionali, al n. 34, al pari del successivo D.P.R. n. 336 del 1994, quelle causate dalle amine aromatiche e dagli altri principi richiamati; ed il D.M. lavoroe Politiche Sociali 27 aprile 2004, aveva compilato un nuovo elenco delle malattie per le quali era obbligatoria la denuncia, ai sensi dell’art. 139, cit. T.U. indicando, con specifico riferimento ai tumori della vescica, fra gli agenti responsabili di tali tumori, sia le amine aromatiche (codice 01) che l’attività di verniciatore (codice 38). Pertanto doveva ritenersi l’esistenza di un nesso causale presunto fra l’agente patogeno e la malattia tumorale non solo allorchè fosse data la specifica prova del principio chimico usato (amine aromatiche – n. 01) ma altresì quando esistesse una relazione tra l’attività professionale del verniciatore (n. 38, gruppo 6, tumori professionali) con il tumore della vescica.

Nel caso di specie il nesso di causalità era, pertanto, presunto e la Corte territoriale non aveva fornito alcuna adeguata motivazione in merito, ritenendo aprioristicamente che le lavorazioni espletate non fossero tabellate.

Col ricorso incidentale condizionato la Beraud Uno s.r.l. rileva che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta di garanzia avanzata nei confronti delle due compagnie di assicurazione.

Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Osserva il Collegio che questa Corte ha avuto modo a più riprese di affermare che, in tema di malattie professionali ed accertamento del rischio ambientale, costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza dell’infermità, alla sua natura ed entità, alla derivazione causale da agenti patogeni ambientali.

Tale accertamento è incensurabile in sede di giudizio di legittimità quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Ciò in quanto il controllo di legittimità non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui è appunto riservato l’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo.

Ora, è pur vero che quando il giudice del merito si basa sulle conclusioni dell’ausiliario, gli eventuali errori e lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione; ciò comporta tuttavia che la parte, la quale contesti la carenza di motivazione dell’impugnata sentenza che aveva ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU nominato sotto il profilo che le stesse erano congruamente motivate con corretta applicazione dei principi medico legali, assumendo per contro che le conclusioni del CTU apparivano sprovviste di qualsivoglia motivazione, ha l’onere, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso in cassazione, di indicare nello stesso con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all’esame degli atti.

Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel proporre la suddetta censura concernente il dedotto acritico richiamo da parte della Corte territoriale alle conclusioni, non motivate, della relazione di consulenza tecnica d’ufficio effettuata, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto della relazione medico legale in parola, onde consentire a questa Corte di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

Ed infatti, come ha chiarito a più riprese questa Corte (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225; Cass. sez. lav., 21.5.2004 n. 9734), “Il rispetto del canone di autosufficienza risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare la decisività della prova, testimoniale o documentale, di cui si lamenti l’omesso esame da parte del giudice di merito, la sussistenza della violazione del canone ermeneutico, di carenze dell’elaborato peritale su cui si fondi la decisione del giudice di merito, e, più in generale, di un error in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – ove tali atti siano contenuti (Cass. 1170/04, 4905/03, 9079/03, 15124/01).

Tale esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, attinenti al vizio denunciato, non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; la stessa risulta, invece, piuttosto ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione degli atti – o parti di essi – che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225).

Ma il suddetto motivo di ricorso è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo, ove si osservi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. sez. lav., 7.6.2005 n. 11789).

E pertanto il motivo si risolve in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

E’ infondato il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, se pur corretto si appalesa il rilievo che la tabella delle malattie professionali, di cui all’allegato 4 del cit. TU, come modificato dal D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 e dal D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336, indica, al n. 34, le lavorazioni che espongono all’azione di amine aromatiche, occorre tuttavia evidenziare che la qualificazione di una determinata lavorazione come “tabellata” deriva esclusivamente dalla esposizione del lavoratore alla specifica causa morbigena e quindi, nel caso di specie, dalla esposizione all’azione delle amine aromatiche.

Sullo specifico punto questa Corte ha evidenziato che “in merito all’inserimento delle “amine” (contenute in alcune vernici) tra le sostanze indicate nella tabella di cui al D.P.R. n. 336 del 1994 al n. 4, si rileva che la presunzione legale circa l’eziologia professionale delle malattie contratte nell’esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specifiche cause morbigene, anch’esse tabetlate, e non può esplicare la sua efficacia nell’ipotesi di malattia ad eziologia multiistoriale, come nel caso in esame, nel quale il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione – quanto meno in via di probabilità – in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinatezza dell’evento morboso (cfr: Cass. 2 settembre 1995 n. 9277)” (v. Cass. sez. lav., 4.6.2002 n. 8108).

Orbene, nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha posto in rilievo, riportandosi al contenuto della relazione medico legale effettuata nel detto grado del giudizio, che “non è stato possibile accertare nemmeno in via indicativa la composizione dei prodotti utilizzati nel corso della sua protratta attività lavorativa di verniciatore – tinteggiatore industriale, svolta presso più sedi e con mansioni differenti. In sintesi si deve affermare che gli elementi tecnici acquisiti sia per ciò che concerne la mansione lavorativa che i prodotti utilizzati non consentono nel caso del sig. M. di porre diagnosi di tecnopatia in paziente fumatore”; ed ha altresì rilevato che il predetto CTU non aveva affatto negato il possibile ruolo concausale della esposizione professionale a sostanze patogene avendo anzi espressamente attribuito tale ruolo alla esposizione ad amine aromatiche; tuttavia la relazione di consulenza d’ufficio aveva rilevato che l’esposizione alla predette sostanze non era stata dimostrata. Alla stregua di quanto sopra la Corte d’appello è pervenuta alla conclusione che tale prova non era emersa neanche attraverso l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio e l’acquisizione delle schede tecniche che non avevano fornito dati significativi.

Ne deriva che le doglianze mosse in proposito circa la prova del nesso di causalità sotto il profilo che tale nesso sarebbe, nel caso di specie, presunto, sono, alla stregua delle precedenti osservazioni, del tutto infondate e non tengono conto che incombeva proprio al ricorrente provare, in base al principio generale di cui all’art. 2697 c.c. – che impone a chi vuoi far valere un proprio diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento – di essere stato addetto ad una lavorazione che esponeva all’azione delle “amine”.

Del tutto irrilevante si appalesa il contenuto del D.M. 27 aprile 2004 che classifica il tumore alla vescica in rapporto all’attività di verniciatore tra le patologie di origine lavorativa di elevata probabilità, per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che la classificazione suddetta ed il relativo obbligo di denuncia non scalfiscono il decisivo rilievo delle considerazioni in precedenza espresse circa la esclusiva derivazione della qualificazione di una determinata lavorazione come “tabellata” dalla esposizione del lavoratore alla specifica causa morbigena (nel caso in esame, all’azione delle amine aromatiche).

Il ricorso principale non può pertanto trovare accoglimento.

Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Beraud Uno s.r.l. nei confronti delle due compagnie di assicurazioni, alla stregua del costante orientamento di questa Corte per il quale, in tema di giudizio di Cassazione, è inammissibile per carenza di interesse e di soccombenza, il ricorso proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, atteso che tali questioni riprendono efficacia e vigore qualora sia cassata la sentenza di merito (Cass. sez. 3, 14.10.2008 n. 25141).

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile l’incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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