Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15402 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15402
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto President – –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.G. (OMISSIS), SC.GI.
(OMISSIS), S.D. (OMISSIS), A.
C. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA VALSANTERNO 36 – interno 6, presso lo studio dei dott.
FABRIS e DITTA, rappresentati e difesi dall’avvocato CANGEMI VITTORIO
(quale socio facente parte della società tra i professionisti avv.ti
Vittorio, Giacomo ed Antonella Cangemi), giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI ERICE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1906/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
30.9.09, depositata il 09/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSO AMATUCCI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO
che va integralmente condivisa la relazione in data 28.12.2010, depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere relatore, del seguente testuale tenore:
“Il ricorso, proposto avverso la sentenza n. 1906/2009 della corte d’appello di Palermo, censura per illogicità la decisione nella parte in cui il giudice di secondo grado, pur innalzando all’80% (rispetto al 60% ravvisato dal tribunale) l’apporto causale colposo del comune di Erice in ordine al decesso del quattordicenne S. M., non ha riconosciuto gli interessi legali sul maggior importo liquidato a decorrere dalla data di emissione della sentenza di primo grado.
Il ricorso si presta ad essere dichiarato inammissibile, risultando insoddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che impone l’indicazione delle norme di diritto di cui si assume la violazione. Benchè, infatti, il ricorrente formalmente si dolga della illogicità e contraddittorietà della motivazione, il vizio denunciato non si iscrive in realtà nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (comunque non indicato in ricorso), che non può che concerne un vizio della motivazione su una questione di fatto, ma in quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, attenendo alla affermata doverosità del riconoscimento di interessi, a decorrere dalla sentenza di primo grado, sulle maggiori somme liquidate all’attualità dalla sentenza di secondo grado”;
che il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione in ordine alle spese, non essendo stata svolta attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011