Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15405 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15405
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto President – –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7704-2010 proposto da:
F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PALESTRO 64, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BUGNANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PARISE WALTER, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNITA’ MONTANA DELLA PRESILA CATANZARESE (OMISSIS) in persona
del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio
dell’avvocato PIERVANNI ANDREOZZI, rappresentata e difesa
dall’avvocato SCIUMBATA LUIGI, giusta Delib. Giunta 23 marzo 2010, n.
2 e giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 740/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 15.5.09, depositata il 03/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Luigi Sciumbata che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che va integralmente condivisa la relazione in data 28.12.2010, depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere relatore, del seguente testuale tenore:
“Il ricorso, proposto avverso la sentenza n. 740/2009 della corte d’appello di Catanzaro, censura la decisione – per violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., di quello di retroattività, della L. n. 109 del 1994 e del D.Lgs. n. 157 del 1995 – muovendo dall’assunto che, poichè il progetto era stato spedito alla Comunità montana il 10.5.1988, l’azione di arricchimento senza causa fosse esperibile nei confronti della p.a. per essere stata l’attività professionale svolta prima dell’entrata in vigore della L. n. 66 del 1989.
Il ricorso si presta ad essere dichiarato manifestamente infondato, palesemente non sussistendo alcuna delle dedotte violazioni alla luce dell’affermazione della corte d’appello secondo la quale le prestazioni sono state rese dai due professionisti in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova normativa, secondo quanto si desume con univoca certezza (pur nella lacunosità della documentazione prodotta dalle parti, entrambe scrupolosamente parsimoniose in tale essenziale attività difensiva) dagli atti acquisiti. La pretermissione di un’ipoteticamente decisiva risultanza documentale di segno opposto avrebbe potuto essere in ipotesi censurata solo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficienza della motivazione, purchè si fosse anche chiarito quando il documento era stato prodotto, quale ne fosse il preciso contenuto, perchè esso valesse ad infirmare le diverse conclusioni raggiunte dalla corte territoriale con univoca certezza … sulla base degli atti acquisiti. Sotto il profilo dell’interesse ad impugnare, va altresì rilevato che il ricorrente non chiarisce quale sia stato l’arricchimento prodottosi a vantaggio della Comunità montana in esito al progetto che assume trasmesso”;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200, di cui 2000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011