Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15433 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15433
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato President – –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.G., con domicilio eletto in Roma, via Santa Costanza n.
26, presso l’Avv. Luigi mancini, rappresentato e difeso dall’Avv.
Riello Vincenzo come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AUTO VEI s.r.l., fallita;
– intimata –
per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli n. 5748/2008 VG
depositato il 27 gennaio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 26 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe del tribunale che ha rigettato la sua impugnazione avverso il decreto del giudice delegato al fallimento Auto Vei s.r.l. che ha respinto la sua domanda di ammissione relativa ad un credito di lavoro avendo ritenuto non provata la sussistenza del rapporto con la fallita.
L’intimata curatela non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità del decreto impugnato a causa della incompleta trascrizione delle deduzioni di fatto riportate nell’atto introduttivo è manifestamente infondato dal momento che nessuna norma prevede che il giudice debba trascrivere le deduzioni e le argomentazioni difensive delle parti, ma semmai motivare in ordine alle ragioni per cui le ritiene fondate o infondate.
Il secondo motivo con cui si deduce violazione di legge e, in particolare, dell’art. 101 c.p.c., per avere il tribunale posto a base della sua decisione una questione rilevata d’ufficio senza consentire alle parti di interloquire sul punto è manifestamente infondato dal momento che la questione che il collegio avrebbe rilevato d’ufficio è la mancanza di prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e l’impresa fallita che, come risulta dal decreto impugnato, è stata invece proprio la motivazione in base alla quale il giudice delegato ha respinto la domanda di ammissione al passivo e costituiva quindi il tema della controversia.
Il terzo motivo con cui si deduce violazione di legge in tema di valutazione della prova e carenza di motivazione in ordine ad un fatto controverso è inammissibile in quanto, nella sostanza, richiede alla Corte una diversa valutazione degli elementi di fatto acquisiti al giudizio che il Tribunale ha ritenuto costituire solo la prova che il ricorrente era stato dipendente della Auto Vei s.p.a., ritenuto soggetto autonomo rispetto alla fallita Auto Vei s.r.l., e che il ricorrente valuta invece diversamente sulla base dell’identità dell’indicazione del codice fiscale su non meglio precisati documenti, senza che siano indicati e adeguatamente censurati i passaggi motivazionali che dovrebbero dimostrare l’incongruenza o l’illogicità della argomentazione del giudicante.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata curatela.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011